Sentenza n. 124/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 11063 dell’11.6.2024, recante la reiezione della domanda del 20.5.2022 di autorizzazione unica ambientale per verniciatura a rullo e a pennello di piccole imbarcazioni; - della nota prot. n. 16517 del 27.8.2024, con cui è stata dichiarata tardiva la richiesta di archiviazione del 13.7.2024 ed è stato confermato l’esito negativo del procedimento; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente; B - per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti: - della nota prot. n. 17742 del 12.9.2024, recante la reiezione dell’istanza di riesame; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente; C - per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti: - della nota prot. n. 20261 del 17.10.2024, recante la conferma del diniego dell’AUA, a seguito dell’esame della perizia della parte ricorrente e dell’acquisizione della relazione tecnica di Studio Ambiente s.n.c.; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente; D - per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti: - della nota prot. n. 5498 del 20.3.2025, recante la conferma del diniego dell’AUA, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori negli incontri del 21.1.2025, del 31.1.2025 e del 6.2.2025; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluso il verbale della riunione del 6.2.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione unica ambientale e successivo provvedimento di conferma del diniego per le attività di verniciatura e manutenzione di piccole imbarcazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego di AUA, le successive note di conferma e l’atto finale del 20 marzo 2025. Hanno dedotto, tra l’altro, violazione della l.r. n. 12/2007, del d.P.R. n. 59/2013, degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della l. n. 241/1990, degli artt. 267, 268, 272 e 273 del d.lgs. n. 152/2006 e del punto 15 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 808/2020, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità e violazione dei principi di collaborazione, buona fede, imparzialità, trasparenza e non aggravamento. In particolare, hanno sostenuto che il Comune non avesse valutato le osservazioni e la relazione tecnica di parte; che avesse dichiarato tardiva la richiesta di archiviazione senza aver fissato un termine per il deposito della perizia; che il titolo concessorio per deposito e rimessaggio consentisse anche piccoli interventi manutentivi; che il Comune avesse erroneamente qualificato l’attività come cantieristica navale sulla base del codice ATECO, senza esaminare concretamente le lavorazioni svolte; che i ritocchi di verniciatura e le riparazioni occasionali non rientrassero nel punto 15 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 808/2020 e non fossero soggetti al regime autorizzatorio ritenuto applicabile; e che il diniego fosse stato adottato senza un nuovo preavviso di rigetto dopo l’acquisizione della relazione del consulente comunale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, poiché il Comune aveva riaperto l’istruttoria, acquisito una relazione tecnica esterna, consentito le controdeduzioni della parte privata e adottato il provvedimento finale di conferma del 20 marzo 2025. Ha dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, perché rivolto contro un atto meramente confermativo del diniego originario. Ha invece accolto il terzo ricorso per motivi aggiunti e annullato il provvedimento finale. Il primo motivo del diniego, relativo alla tardività della richiesta di archiviazione, è stato ritenuto illegittimo: poiché il Comune aveva invitato l’impresa a produrre una relazione tecnica e il procedimento era ancora pendente, avrebbe dovuto assegnare un termine per il deposito della perizia prima di concludere il procedimento. È stato ritenuto illegittimo anche il richiamo all’incompatibilità tra la concessione demaniale e le attività svolte: la concessione, classificata per deposito, ricovero e rimessaggio, comprendeva anche piccoli lavori manutentivi normalmente riconducibili al rimessaggio, secondo l’interpretazione letterale e complessiva del titolo e la comune intenzione delle parti. Quanto al profilo ambientale, il Comune aveva recepito in modo acritico la relazione del proprio consulente e la nota della Città Metropolitana, qualificando l’attività come piccolo cantiere navale sulla base del codice ATECO, senza considerare che l’attività cantieristica era svolta in altro sito e che nel compendio demaniale erano eseguiti soltanto pulizia, carteggiatura e ritocchi occasionali su piccole imbarcazioni, in assenza di impianti fissi e di scarichi in fognatura o in mare. Il TAR ha escluso che le lavorazioni rientrassero automaticamente nel punto 15 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 808/2020, anche perché i consumi di COV indicati erano enormemente inferiori alle soglie previste e la disposizione non utilizzava una formula riferita a valori massimi applicabili anche al di sotto della soglia. Ha tuttavia precisato che le lavorazioni, pur producendo emissioni scarsamente rilevanti, non sembravano rientrare nelle esenzioni dell’art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e potevano essere assimilate all’attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di cui al punto 2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 808/2020. Ha quindi imposto al Comune una nuova determinazione, in contraddittorio con la parte privata, sul regime autorizzatorio concretamente applicabile. Le spese sono state dichiarate irripetibili, salvo il rimborso dei contributi unificati relativi al ricorso introduttivo e al secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti; gli oneri della verificazione, liquidati in € 500,00, sono stati posti a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto e il contraddittorio procedimentale sono stati richiamati in relazione alla necessità di consentire alla parte di presentare la relazione tecnica e le osservazioni prima della conclusione del procedimento.
art. 43 c.p.a.
Ha consentito la proposizione dei motivi aggiunti contro i successivi provvedimenti intervenuti nel corso del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per sottoporre d’ufficio alle parti le questioni di improcedibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo e dei primi due motivi aggiunti.
art. 272, comma 1, d.lgs. 152/2006
Le attività manutentive esaminate, pur caratterizzate da emissioni scarsamente rilevanti, non sono state ritenute prima facie riconducibili ai casi di esenzione previsti dalla disposizione.
art. 272, comma 2, d.lgs. 152/2006
È stato richiamato quale regime autorizzatorio in deroga originariamente invocato dall’impresa, ma non ritenuto applicabile sulla base della qualificazione dell’attività come rientrante nel punto 15 della disciplina regionale.
art. 269 d.lgs. 152/2006
La necessità dell’autorizzazione ordinaria alle emissioni, sostenuta dalla Città Metropolitana, deve essere rivalutata alla luce dell’effettiva attività svolta e della sua corretta qualificazione.
artt. 1362-1371 c.c.
I criteri ermeneutici dei contratti sono stati utilizzati per interpretare la concessione demaniale secondo il senso letterale, la complessiva esegesi delle clausole, la comune intenzione delle parti e l’effetto utile.
punto 15 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 808/2020
verniciatura a pennello/rullo eseguita in piccoli cantieri navali in cui vengono utilizzati quantitativi annui di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi impiegati per la pulizia delle attrezzature con consumo complessivo di COV rispettivamente pari a 2500 Kg/anno e 12 Kg/giorno
La disposizione non è stata ritenuta applicabile automaticamente all’attività di rimessaggio; le soglie indicate non sono state interpretate come limiti massimi tali da assoggettare alla disciplina qualsiasi consumo inferiore.
art. 272, comma 2, d.lgs. 152/2006
È stato richiamato con riferimento alle attività in deroga previste dalla disciplina sulle emissioni in atmosfera.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione, nel corso di un procedimento ancora pendente, invita l’interessato a produrre una relazione tecnica ai fini della decisione, non può concludere il procedimento dichiarando tardiva la produzione senza aver previamente fissato un termine per il deposito e consentito l’effettivo esercizio del contraddittorio.
- La concessione demaniale marittima avente a oggetto il deposito, il ricovero e il rimessaggio di imbarcazioni può comprendere, in base all’interpretazione complessiva del titolo e alla comune intenzione delle parti, anche le attività manutentive minori normalmente ancillari al rimessaggio, salvo espresso divieto o incompatibilità concreta con il titolo.
- La qualificazione dell’attività ai fini ambientali non può fondarsi esclusivamente sul codice ATECO dell’impresa, ma deve essere compiuta considerando le lavorazioni concretamente svolte nel luogo interessato, le attrezzature utilizzate, le modalità operative e le emissioni effettivamente prodotte.
- Le soglie quantitative previste da una disciplina autorizzatoria regionale per una specifica categoria di attività non possono essere interpretate come limiti massimi applicabili anche a consumi inferiori quando la disposizione non utilizzi formule idonee a esprimere tale estensione.
- Quando l’amministrazione esclude l’applicabilità di una specifica categoria autorizzatoria ambientale, deve comunque individuare, sulla base dell’attività concretamente svolta e in contraddittorio con l’interessato, l’eventuale diverso regime autorizzatorio applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 286/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →