Cassazione Penale, Ordinanza n. 10577/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione per false dichiarazioni finalizzate a ottenere indebitamente il beneficio economico previsto per il reddito di cittadinanza, con conseguente induzione in errore dell'INPS e profitto ingiusto. Deduceva cinque censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità; 2) violazione di legge per la mancata assoluzione dopo l'abrogazione della norma incriminatrice; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sul diniego della particolare tenuità del fatto, sostenendo l'occasionalità della condotta; 4) vizio di motivazione e violazione di legge sulla recidiva; 5) vizio di motivazione e violazione di legge sul diniego delle attenuanti generiche e della speciale tenuità del danno patrimoniale. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove; ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, richiamando la disciplina transitoria che conserva la punibilità per i fatti commessi sino al termine di efficacia della vecchia disciplina; ha ritenuto infondati anche gli altri motivi, valorizzando l'entità non trascurabile dell'indebito, i precedenti penali e la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti e sulla recidiva.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 4/2019
Norma incriminatrice contestata per le false dichiarazioni finalizzate a ottenere indebitamente il beneficio economico connesso al reddito di cittadinanza; la Corte ne afferma la perdurante applicabilità ai fatti commessi nel periodo di vigenza previsto dalla disciplina transitoria.
art. 3 d.l. 4/2019
Disposizione che disciplina il beneficio economico indebitamente richiesto o ottenuto mediante false dichiarazioni.
art. 13 d.l. 48/2023
Richiamato come base della disciplina transitoria che deroga alla retroattività favorevole.
art. 1, comma 318, l. 197/2022
Ha disposto l'abrogazione della precedente incriminazione, ma con salvezza della punibilità per i fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina previgente.
art. 2, comma 2, c.p.
È il principio di retroattività della lex mitior, ritenuto derogato dalla disciplina transitoria per ragioni ritenute non irragionevoli.
art. 8 d.l. 48/2023
Nuova incriminazione richiamata come coerente sostituzione futura del precedente sistema punitivo per analoghi benefici sociali.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile.
art. 62-bis c.p.
Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che non basta il solo stato di incensuratezza e che il giudice può valorizzare l'assenza di elementi positivi.
art. 62, n. 4, c.p.
La Corte ritiene non irrisorio il danno patrimoniale di euro 430,32 e afferma che, trattandosi di reato ai danni dello Stato, rileva il valore oggettivo del danno.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio, quando il ricorso mira sostanzialmente a una diversa lettura dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- La disciplina sopravvenuta che abroga una fattispecie può legittimamente prevedere una clausola transitoria che conservi la punibilità dei fatti commessi nel periodo di vigenza della norma previgente, senza violare automaticamente il principio di retroattività della lex mitior, se la scelta è sorretta da una giustificazione non irragionevole.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta non sia occasionale e risulti inserita in un contesto di precedenti penali significativi, valutati in rapporto all'effettiva offensività del fatto e alla persistenza della spinta criminosa.
- La recidiva non può essere affermata in modo meramente formale: il giudice deve verificare se i precedenti siano sintomatici di maggiore riprovevolezza e pericolosità concreta, alla luce della natura dei reati, della qualità della devianza e della distanza temporale dai fatti precedenti.
- Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione essenziale quando manchino elementi positivi significativi; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
- Ai fini della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il giudice può valorizzare il valore oggettivo del pregiudizio arrecato; quando il reato offende lo Stato, non è decisivo il richiamo alle condizioni economiche del soggetto passivo privato.
- Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10502/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10504/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10542/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10564/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10565/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10566/2026 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →