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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38074/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato svolto dalla lavoratrice presso un resort, con mansioni di capo ricevimento e inquadramento riconosciuto dalla Corte territoriale nel secondo livello del c.c.n.l. di settore. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto solo una parte delle differenze retributive e del TFR richiesti, ritenendo provata l'attività subordinata solo per un determinato periodo e per un monte ore inferiore rispetto a quello accolto in primo grado, oltre a escludere la prova di alcuni periodi di lavoro non regolarizzati. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 329 c.p.c., sostenendo che la società non avesse contestato i conteggi prodotti né le risultanze della CTU di primo grado, con conseguente vincolo per il giudice e acquiescenza; 2) violazione degli artt. 329 e 342 c.p.c. per asserita reformatio in peius e per la rinnovazione della CTU nonostante l'acquiescenza della controparte; 3) violazione degli artt. 420, 116, 117 e 232 c.p.c., lamentando la mancata valorizzazione dell'assenza del legale rappresentante della società e la diversa valutazione delle prove testimoniali; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando il giudizio sulle presunzioni e sull'attendibilità delle prove; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su documenti contabili e sulla detrazione di somme già versate dalla datrice di lavoro per periodi di lavoro occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per i primi, secondi e quinto motivi, la mancata osservanza degli oneri di specificazione e localizzazione degli atti ex artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., con impossibilità di verificare le doglianze fondate su asserita mancata contestazione, ultrapetizione e omessa pronuncia. Ha inoltre chiarito che la CTU è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel rito del lavoro, la non contestazione dei conteggi è rilevante solo per la parte fattuale e non per la qualificazione giuridica dei criteri di calcolo. Le ulteriori censure sono state giudicate inammissibili perché dirette, sotto veste di violazione di legge, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la dedotta non contestazione dei conteggi e delle risultanze istruttorie, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificazione e localizzazione degli atti.

  • art. 329 c.p.c.

    invocato per sostenere l'acquiescenza della controparte e il divieto di reformatio in peius, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancato rispetto degli oneri di allegazione.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione al preteso divieto di reformatio in peius, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 420 c.p.c.

    citato per contestare la valutazione del comportamento processuale della parte convenuta e dell'assenza del legale rappresentante.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare il libero apprezzamento delle prove, ma la doglianza è stata considerata inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.

  • art. 117 c.p.c.

    citato insieme alle altre norme processuali sulla valutazione delle prove, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 232 c.p.c.

    invocato in relazione alla mancata presentazione all'interrogatorio formale del rappresentante della società, ma la censura è stata ritenuta di merito e non scrutinabile in cassazione.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per contestare l'uso di presunzioni e il giudizio probatorio della Corte territoriale, ma la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici, senza che la doglianza fosse ritenuta idonea a superare il vaglio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia su documenti contabili e su una questione di detrazione di somme, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificazione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    norma centrale per la declaratoria di inammissibilità: il ricorso non trascriveva né localizzava gli atti processuali e i documenti su cui si fondavano le doglianze.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. quale presidio degli oneri di produzione e localizzazione degli atti/documenti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come base formale dei motivi di violazione di legge, ma le doglianze erano in realtà dirette a contestare accertamenti di fatto o erano carenti sul piano di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per l'omessa pronuncia, ma la censura non superava il vaglio di ammissibilità per difetto di allegazione e localizzazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità; le censure sulla valutazione delle prove sono state ritenute estranee al perimetro del vizio motivazionale così come definito dalle Sezioni Unite.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la comunicazione della proposta del relatore alle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in collegamento con l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il principio di non contestazione sui conteggi rileva solo per i fatti posti a base del calcolo e non per l'interpretazione della disciplina legale o contrattuale che governa la quantificazione del credito, che resta riservata al giudice.
  • La censura in cassazione che si fondi su documenti, conteggi o risultanze istruttorie deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificazione, trascrizione e localizzazione degli atti ex artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione come se fosse una prova sottratta alla discrezionalità del giudice.
  • Le doglianze che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali, presuntive o documentali sono inammissibili in sede di legittimità se non si confrontano con i limiti del sindacato di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.
  • L'asserita omessa pronuncia o ultrapetizione deve essere dedotta con puntuale indicazione degli atti e delle questioni processuali rilevanti, altrimenti la censura non è scrutinabile dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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