Cassazione Civile, Ordinanza n. 23979/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
L'ente locale ha proposto istanza di correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, per errore materiale, aveva indicato come giudice del rinvio la Corte d'appello di Roma invece della Corte d'appello di Bari, sia nella motivazione sia nel dispositivo. L'istanza chiedeva di rettificare il capo motivazionale e il dispositivo sostituendo il riferimento a Roma con quello a Bari. La parte privata ha depositato note sostenendo di aver già riassunto il processo davanti alla Corte d'appello di Roma; la Corte ha però rilevato che l'eventuale rimessione in termini dovrà essere chiesta al giudice del rinvio correttamente indicato, cioè la Corte d'appello di Bari.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione degli errori materiali ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., correggendo sia la motivazione sia il dispositivo dell'ordinanza n. 4369/2022: in entrambi i passaggi il rinvio deve intendersi disposto alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha inoltre chiarito che le questioni sulla riassunzione già effettuata davanti alla Corte d'appello di Roma e sull'eventuale rimessione in termini dovranno essere valutate dal giudice del rinvio correttamente indicato.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione degli errori materiali è ammessa quando l'errore emerge in modo univoco dal testo del provvedimento e può essere emendato con il procedimento apposito.
art. 288 c.p.c.
Il procedimento di correzione consente di rettificare il provvedimento giudiziale senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in un provvedimento giudiziale è correggibile quando, dal complessivo testo dell'atto, sia desumibile con certezza la volontà del giudice e l'inesattezza consista in una mera svista redazionale.
- La correzione può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo del provvedimento, purché non comporti una modifica della decisione sul merito della controversia.
- Quando il giudice del rinvio sia stato erroneamente indicato, la correzione deve riallineare il dispositivo alla Corte competente effettivamente individuabile dal contenuto dell'ordinanza originaria.
- Le questioni conseguenti alla riassunzione del processo davanti a un giudice erroneamente indicato, inclusa l'eventuale rimessione in termini, spettano al giudice del rinvio correttamente individuato.
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