Cassazione Penale, Sentenza n. 24709/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 03/02/2022 con cui la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Latina che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca preventiva di beni intestati al ricorrente e a terzi. Il ricorrente deduceva che la sentenza della Corte costituzionale n.24/2019 aveva ritenuto illegittima la categoria 'abitualmente dediti ai traffici delittuosi' (come ricostruita nella giurisprudenza) e, pertanto, la confisca fondata su quella categoria doveva essere revocata. Inoltre contestava l'autonomia e l'autosufficienza del presupposto tassativo residuo (art.1 lett. b d.lgs. 159/2011), eccependo l'inidoneità degli elementi probatori (episodi antecedenti al periodo rilevante, archiviazione di contestazioni, mancata considerazione dei redditi leciti) a sostenere il giudizio di pericolosità ai sensi della lett. b).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che nel rito delle misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che la valutazione di merito circa la sussistenza dei presupposti della misura, già esaminata e diventata giudicato, non è rimessa in discussione alla stregua della sentenza interpretativa della Corte costituzionale n.24/2019. Il giudice ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (n.3513/2021) secondo cui la sentenza costituzionale di interpretazione conforme non ha efficacia demolitoria sul giudicato definitivo; pertanto è necessario verificare se il titolo residuo (lett. b) del d.lgs. n.159/2011) sia autonomo e autosufficiente rispetto al titolo colpito dall'illegittimità. Nel caso, la Corte d'appello ha motivatamente riscontrato che il decreto applicativo conteneva elementi che attestano che il Di Maio ha tratto per un consistente periodo risorse da attività delittuose (usura, estorsione, turbativa d'asta, truffa e uso di metodi violenti) e che il tenore di vita e gli incrementi patrimoniali erano sproporzionati rispetto ai redditi leciti dichiarati: tali elementi sono stati ritenuti autonomi e idonei a sorreggere la confisca. Il ricorso è stato quindi respinto.
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b.; art. 4; art. 10, comma 3; art. 27, comma 2; art. 13, secondo comma
La lett. a) è stata interessata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale; la lett. b) è stata interpretata in chiave 'tassativizzante' dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità richiedendo il triplice requisito: delitti commessi abitualmente, effettiva produzione di profitti illeciti, e incidenza significativa di detti proventi sul reddito del soggetto. In ogni caso la sentenza interpretativa non ha efficacia demolitoria sul giudicato definitivo se il titolo residuo è autonomo e autosufficiente.
Legge 27 dicembre 1956, n.1423 (previgente disciplina delle misure di prevenzione)
Norma citata per la disciplina transitoria e per la qualificazione delle istanze di revoca/revocazione delle misure di prevenzione disposte in epoca anteriore al d.lgs. 159/2011; il giudizio di revoca segue i limiti procedurali previsti da tale quadro normativo.
Codice di procedura penale
art. 568, comma 5; art. 606, lett. e)
Art. 568 c.5 richiede la conversione del ricorso in appello nei casi indicati; art. 606 lett. e) delimita i vizi deducibili in cassazione (ma nei procedimenti di prevenzione l'accesso è limitato alla violazione di legge).
Corte costituzionale, sentenza n.24 del 2019
Decisione interpretativa che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni profili della disciplina della pericolosità 'generica' e ha indicato la necessità di una lettura tassativizzante della lett. b). Tuttavia la sentenza non ha efficacia erga omnes demolitoria sul giudicato definitivo; fornisce un parametro interpretativo nei procedimenti pendenti ma non impugna automaticamente provvedimenti divenuti definitivi quando il titolo residuo sia ritenuto autonomo e autosufficiente.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n.3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)
Chiarisce che l'interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte costituzionale ha valore persuasivo e che il giudice della revoca non deve riesaminare il materiale probatorio già oggetto di giudicato, salvo verificare l'autonomia e l'autosufficienza del titolo residuo che sostiene la confisca.
Massime di principio
- La sentenza interpretativa della Corte costituzionale (interpretazione di rigetto) non ha effetto demolitorio automatico sui provvedimenti di confisca divenuti irrevocabili: può invece costituire parametro per i procedimenti ancora pendenti.
- In caso di confisca fondata su 'doppio titolo' (lett. a e lett. b), la revoca è possibile solo se il titolo non colpito dall'illegittimità non risulta autonomo e autosufficiente a sorreggere la misura; se è autonomo la confisca resta valida.
- Nel giudizio di revoca/revocazione delle misure di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge; questioni di merito e rivalutazioni probatorie che configurano giudicato non sono riaperte in cassazione.
- La lett. b) del d.lgs. 159/2011 richiede il triplice requisito: a) delitti commessi abitualmente nel tempo; b) attività delittuose produttive di reddito illecito; c) tali proventi costituiscono l'unico o una componente significativa del reddito. Tali requisiti devono emergere da concreti elementi di fatto puntualmente motivati dal giudice.
- Elementi desunti da procedimenti penali (anche con estinzioni per prescrizione o archiviazioni) possono essere valorizzati in sede di prevenzione se la motivazione del provvedimento di prevenzione dà conto puntuale degli elementi ritenuti decisivi, ferma restando la esclusione dell'uso di fatti definitivamente prosciolti con sentenza di merito che esclude il fatto.
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