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Sentenza

Sentenza n. 387/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Interno di respingimento della domanda volta ad ottenere la Cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, cui veniva assegnato il numero di protocollo n. K10/-OMISSIS-, comunicato in data 06.12.2023; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso

Giustizia amministrativa202402129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 6 della legge n. 91/1992, violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità manifesta, ingiustizia e travisamento dei presupposti. Ha sostenuto che i precedenti penali fossero risalenti e limitati a una condanna per prostituzione non minorile e a una condanna per guida in stato di ebbrezza, che avrebbe presentato istanza di riabilitazione e che l'Amministrazione non avrebbe valutato il suo livello di integrazione sociale. Dal procedimento risultavano una condanna del 2018, irrevocabile nel 2018, per violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 75/1958, un decreto penale del 2011 per guida in stato di ebbrezza e ulteriori notizie di reato del 2005 relative al porto di oggetti atti ad offendere, violazioni in materia di patente e falsità materiale commessa da privato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori. Ha ritenuto il diniego adeguatamente motivato e fondato su un'istruttoria sufficiente, anche alla luce del preavviso di rigetto. L'Amministrazione ha legittimamente valutato non atomisticamente, ma nel loro complesso, la pluralità e la diversa collocazione temporale delle condotte penalmente rilevanti, traendone un giudizio negativo di idoneità e di affidabilità del richiedente. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la condanna per prostituzione non minorile rientri tra i reati automaticamente ostativi individuati dall'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992, disposizione applicabile, per la parte relativa ai reati ostativi, anche alla cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f), in ragione della maggiore discrezionalità propria di tale procedimento rispetto alla cittadinanza per matrimonio. La vetustà dei fatti non supera l'effetto preclusivo, in assenza di riabilitazione. La riabilitazione è stata ritenuta l'unico rimedio idoneo a eliminare l'effetto ostativo dei precedenti penali e non è fungibile con altre cause di estinzione del reato, poiché presuppone l'accertamento dell'effettivo ravvedimento e reinserimento sociale. La prospettata futura presentazione dell'istanza di riabilitazione non era sufficiente, non risultando provata al momento dell'adozione del diniego. Il Collegio ha infine osservato che stabile occupazione, integrazione sociale e assenza di pericolosità rappresentano condizioni ordinarie o prerequisiti del soggiorno regolare, non meriti speciali idonei a superare il giudizio negativo.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale; il relativo procedimento mantiene natura discrezionale e richiede una valutazione prognostica sull'affidabilità e sull'adesione ai valori della comunità.

  • art. 6, comma 2, lett. b), legge n. 91/1992

    Individua, sulla base della pena edittale massima non inferiore a tre anni, fattispecie criminose automaticamente ostative alla cittadinanza; secondo il TAR, tale previsione si applica, limitatamente all'effetto ostativo, anche alla cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 6, comma 3, legge n. 91/1992

    La riabilitazione elimina l'effetto preclusivo dei reati ostativi e, per la cittadinanza per residenza, riapre l'esercizio della valutazione discrezionale dell'Amministrazione, senza determinare automaticamente il diritto alla cittadinanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto costituisce parte dell'iter procedimentale e, nel caso esaminato, ha consentito la comunicazione degli elementi ostativi prima dell'adozione del diniego.

  • art. 3 e art. 4 legge n. 75/1958

    Le violazioni contestate, punite con pena massima non inferiore a tre anni, sono state ricondotte dal giudice alle fattispecie automaticamente ostative alla concessione della cittadinanza in assenza di riabilitazione.

Massime di principio

  • Ai fini della cittadinanza per naturalizzazione, l'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992 si applica, limitatamente all'individuazione dei reati automaticamente ostativi, anche alle domande presentate ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della medesima legge.
  • La condanna per un reato rientrante tra le fattispecie automaticamente ostative impedisce la concessione della cittadinanza per naturalizzazione in assenza di riabilitazione, anche se i fatti sono risalenti; la mera prospettazione o futura presentazione di un'istanza di riabilitazione non supera l'effetto preclusivo al momento della decisione amministrativa.
  • La riabilitazione è l'unico rimedio idoneo a eliminare l'effetto ostativo dei precedenti penali previsto dalla legge sulla cittadinanza e non è fungibile con altre cause di estinzione del reato, poiché presuppone l'accertamento dell'effettivo ravvedimento e reinserimento sociale.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione deve valutare globalmente i precedenti penali, considerando la loro pluralità, natura, periodicità e reiterazione, anziché esaminarli in modo atomistico, nell'ambito di un giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'adesione ai valori della comunità.
  • Stabile occupazione, integrazione sociale e assenza di pericolosità non costituiscono, di per sé, meriti speciali idonei a neutralizzare un precedente penale ostativo, poiché rappresentano condizioni ordinarie o prerequisiti della permanenza regolare dello straniero nel territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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