Regolamento (UE) 2018/191
Regolamento delegato (UE) 2018/191 della Commissione, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE di attuazione degli obblighi internazionali in materia di pesca del pesce spada, recependo le prescrizioni della raccomandazione ICCAT 16-05. Introduce una disciplina specifica per il pesce spada del Mediterraneo, fissando una taglia minima, limiti alle catture accidentali e regole particolari per la pesca sportiva e ricreativa. Stabilisce inoltre che l’obbligo generale di sbarco non si applica alle navi dell’Unione impegnate in tale pesca.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 per adeguare le norme UE alla raccomandazione ICCAT 16-05 sullo stock di pesce spada del Mediterraneo.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi dell’Unione coinvolte nella pesca del pesce spada, con particolare riguardo al pesce spada (Xiphias gladius) nell’Atlantico e, soprattutto, nel Mediterraneo. Riguarda la pesca attiva, le catture accessorie, nonché la pesca sportiva e ricreativa; disciplina la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, l’immagazzinamento, la vendita e la commercializzazione degli esemplari sotto taglia o eccedenti i limiti consentiti. Le regole operano in deroga all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applica negli Stati membri dell’Unione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento delegato (UE) 2018/191: pesce spada del Mediterraneo
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/98 per allineare la normativa dell’Unione alla raccomandazione ICCAT 16-05 in materia di conservazione del pesce spada, con particolare attenzione allo stock del Mediterraneo. La ratio è quella di proteggere i giovanili, limitare le catture accessorie e coordinare le regole UE con gli obblighi internazionali, anche in relazione alla deroga all’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le navi dell’Unione coinvolte nella pesca del pesce spada e si estende alle catture, alle catture accessorie e alle operazioni successive, quali tenuta a bordo, trasbordo, sbarco, trasporto, immagazzinamento, vendita ed esposizione. Il testo distingue tra pesce spada nell’Oceano Atlantico e pesce spada del Mediterraneo, introducendo per quest’ultimo una normativa specifica più articolata. Sono inoltre espressamente considerati la pesca sportiva e ricreativa e le navi non autorizzate alla pesca attiva.
Modifica della disciplina sul pesce spada nell’Oceano Atlantico
L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/98 viene riformulato. Il nuovo paragrafo 2 conferma il divieto, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, di pescare o gestire esemplari di pesce spada (Xiphias gladius) di dimensioni inferiori alla taglia minima indicata nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007.
Regole specifiche per il pesce spada del Mediterraneo
Viene inserito l’articolo 5 bis, che prevede un divieto generale di cattura e di gestione commerciale o logistica degli esemplari sotto taglia. La taglia minima è definita in modo alternativo: lunghezza alla forca inferiore a 100 cm oppure peso inferiore a 11,4 kg vivo o 10,2 kg eviscerato e senza branchie. La disciplina si applica anche alle catture accessorie e alle catture effettuate nella pesca sportiva e ricreativa.
Catture accidentali e limiti quantitativi
Per le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada, le catture accidentali sotto taglia possono essere mantenute a bordo e commercializzate solo entro il limite del 5 % delle catture totali di pesce spada della nave, calcolato in peso o in numero di esemplari. Per le navi che non praticano la pesca attiva, il regolamento rinvia ai limiti di catture accessorie fissati dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali, che devono essere comunicati alla Commissione secondo quanto indicato nei considerando.
Pesca sportiva e ricreativa
Nella pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri devono adottare misure idonee a garantire e facilitare, per quanto possibile, la reimmissione in mare degli esemplari catturati vivi, con particolare attenzione ai giovanili.
Rapporti con l’obbligo di sbarco e applicazione temporale
Il regolamento afferma espressamente che, per le navi dell’Unione che partecipano alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo, non si applica l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della disciplina sul pesce spada nell’Atlantico
L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/98 è modificato: il titolo diventa "Pesce spada nell’Oceano Atlantico"; il paragrafo 1 è soppresso; il paragrafo 2 è sostituito con il divieto, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, di pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre, mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di pesce spada (Xiphias gladius) di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007.
Nuovo articolo 5 bis sul pesce spada del Mediterraneo
Introduce una disciplina specifica, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per il pesce spada (Xiphias gladius) del Mediterraneo, vietando cattura, detenzione a bordo, trasbordo, sbarco, trasporto, immagazzinamento, vendita, esposizione e messa in vendita di esemplari sotto la taglia minima: lunghezza alla forca inferiore a 100 cm oppure peso inferiore a 11,4 kg vivo o 10,2 kg eviscerato e senza branchie.
Gestione delle catture accidentali nella pesca attiva
Le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada sotto taglia solo se non superano il 5 %, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada della nave.
Limiti per le navi non autorizzate alla pesca attiva
Le navi da cattura che non praticano la pesca attiva di pesce spada non possono tenere a bordo catture di pesce spada oltre il limite di catture accessorie stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali, calcolato sulle catture totali presenti a bordo in peso o in numero di esemplari.
Pesca sportiva e ricreativa
Nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare degli esemplari catturati vivi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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