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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 30018 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che la CTR, quale giudice del rinvio, avesse violato l'art. 384 c.p.c. disattendendo quanto già stabilito dalla precedente sentenza della Cassazione. In particolare, secondo l'Amministrazione, il termine decadenziale per chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di acconto IRPEG-ILOR avrebbe dovuto decorrere dalla data dei singoli acconti e non dalla data del saldo. La società ha resistito, sostenendo la correttezza della decisione e proponendo ricorso incidentale per omessa pronuncia e omessa motivazione sulla riconducibilità dell'intero rimborso al secondo acconto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR si fosse correttamente conformata al giudizio di rinvio. La precedente sentenza della Cassazione non aveva stabilito in modo definitivo che il termine decorresse necessariamente dagli acconti, ma aveva demandato alla CTR la verifica della tempestività dell'istanza e della natura dell'indebito. La CTR aveva correttamente accertato che l'eccedenza si era formata solo al momento del saldo e della dichiarazione, poiché derivava dal confronto complessivo tra acconti, saldo e imposta effettivamente dovuta. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Disciplina il termine decadenziale per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti. Secondo il principio applicato, il termine decorre dalla data dei singoli versamenti quando l'obbligo tributario era inesistente già originariamente; decorre invece dalla dichiarazione o dal saldo quando l'eccedenza emerge solo in seguito, dal confronto complessivo tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto.

  • Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5

    Ha introdotto un termine decadenziale più ampio, pari a quarantotto mesi, applicabile solo quando, alla data di entrata in vigore della legge, il precedente termine di diciotto mesi non fosse ancora scaduto.

  • Art. 384 c.p.c.

    Vincola il giudice del rinvio ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, ma non impedisce al giudice di rinvio di svolgere gli accertamenti di fatto demandatigli, quando la precedente sentenza non abbia risolto definitivamente ogni questione.

  • Art. 394 c.p.c.

    Regola il giudizio di rinvio e impone al giudice di attenersi alla decisione della Cassazione nei limiti in cui essa abbia effettivamente deciso le questioni controverse.

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Prevede, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione delle norme processuali e per omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e conclusioni ritualmente proposte; la relativa censura è stata assorbita poiché il ricorso principale dell'Agenzia è stato rigettato.

Massime di principio

  • Per stabilire la decorrenza del termine per chiedere il rimborso di acconti fiscali occorre individuare il momento in cui si è formato l'indebito, non limitarsi alla data materiale del versamento.
  • Se l'imposta non era dovuta, in tutto o in parte, già al momento del versamento dell'acconto, il termine decorre dal singolo pagamento.
  • Se invece l'eccedenza risulta solo dal confronto tra acconti, saldo e imposta complessivamente dovuta, il termine decorre dal saldo o dalla successiva dichiarazione dei redditi.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto della Cassazione, ma può e deve svolgere gli accertamenti fattuali espressamente demandati dalla sentenza di annullamento.
  • L'indicazione generica, nella sentenza di cassazione con rinvio, del rimborso di un acconto non equivale necessariamente a una decisione definitiva sulla decorrenza del termine: occorre verificare il contenuto complessivo della motivazione e le questioni effettivamente rimesse al giudice di rinvio.

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