Cassazione Penale, Sentenza n. 32626/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge relativa alla riduzione della pena per l'attenuante speciale prevista dall'art. 219, comma 3, della legge fallimentare (presunta errata applicazione/quantificazione della riduzione); 2) violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il ricorrente deduce che la Corte d'appello non ha correttamente valutato e applicato tali disposizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (tenuità del fatto) ritenendo che, poiché l'annullamento con rinvio aveva riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio, l'accertamento della sussistenza del reato e dell'imputabilità era ormai irrevocabile e quindi la modifica normativa relativa alla tenuità non era rilevante nel giudizio di rinvio. Ha invece accolto il primo motivo nei termini esposti: ha ritenuto che la Corte territoriale non si era uniformata al principio secondo cui l'attenuante speciale di cui all'art. 219, comma 3, l.f. determina una diminuzione della pena "fino al terzo" della pena concreta e non la riduzione ad un terzo del massimo edittale. Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena detentiva e l'ha rideterminata in otto mesi di reclusione (pena base fissata in 3 anni, ridotta ex art. 219, comma 3 a 1 anno e ulteriormente ridotta ex art. 62-bis c.p. a 8 mesi). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 219, comma 3, legge fallimentare
L'attenuante speciale ad "effetto speciale" prevista dall'art. 219, comma 3, l.f. comporta una diminuzione della pena "fino al terzo" della pena concreta: va intesa come riduzione della pena fino a un terzo del suo ammontare concreto e non come fissazione della pena al valore di un terzo del massimo edittale. La Corte ha rilevato che la Corte di merito non si era uniformata a tale principio e ha pertanto rideterminato la pena.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta applicabile nel giudizio di rinvio quando l'annullamento aveva riguardato solo la sanzione e l'accertamento di responsabilità è divenuto irrevocabile; la modifica del regime di procedibilità o della norma non incide su un giudicato ormai limitato alla colpevolezza.
art. 62-bis cod. pen.
È stata applicata quale ulteriore diminuente della pena dopo l'applicazione dell'attenuante speciale, riducendo la pena da un anno a otto mesi. Nel procedimento la norma è stata utilizzata per operare la riduzione complessiva della pena concreta.
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla la sentenza limitatamente ad alcune parti, di rideterminare la pena se ne ricorrono i presupposti procedurali; la Corte ha esercitato questo potere per fissare la nuova pena detentiva.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15976 del 23/02/2015 (Delfino, Rv. 263247 - 01)
Principio richiamato secondo cui l'attenuante speciale di cui all'art. 219, comma 3, l.f. comporta una diminuzione "fino al terzo" della pena e che tale formula deve essere interpretata come riduzione fino a un terzo della pena concreta, non come fissazione alla misura di un terzo del massimo edittale.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio solo il trattamento sanzionatorio, l'accertamento della sussistenza del reato e dell'imputabilità resta irrevocabile e non è possibile, nel giudizio di rinvio, invocare nuove cause di non punibilità che incidano sulla punibilità (es. particolare tenuità) salvo che il rinvio riguardi anche tali aspetti.
- L'attenuante speciale ex art. 219, comma 3, l.f. va interpretata come una riduzione della pena "fino al terzo" della pena concreta; i giudici di merito devono applicare correttamente questo criterio quando quantificano la diminuzione.
- Quando la Corte territoriale non si uniforma al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, la Cassazione può intervenire rideterminando la pena (ex art. 620 c.p.p.) invece di rinviare, se la modifica è circoscritta all'entità della sanzione.
- In impugnazioni che riguardano esclusivamente la pena, chi impugna dovrebbe focalizzare i mezzi di doglianza sul corretto calcolo e applicazione delle circostanze attenuanti e dei benefici di legge piuttosto che su questioni di punibilità ormai giudicate irrevocabili.
- L'ordine logico delle riduzioni va rispettato e motivato: prima valutazione e applicazione delle attenuanti speciali, poi l'eventuale computo di ulteriori diminuenti previsti dal codice penale che concorrano alla riduzione complessiva della pena.
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