Risoluzione n. 21 del 28/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le forniture di energia elettrica e termica rese a un ospedale nell’ambito di un contratto di servizio energia non beneficiano dell’aliquota IVA del 10% prevista dai nn. 103 e 122 della Tabella A, Parte terza, del d.P.R. 633/1972, perché manca il requisito dell’uso domestico. Si applica quindi l’aliquota ordinaria del 20%.
Aliquota IVA su prestazioni di servizio energia per un ospedale: esclusa l’aliquota ridotta
Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia per un ospedale
La risoluzione esamina il regime IVA applicabile alle prestazioni rese da una A.T.I. a favore di un ospedale nell’ambito di un contratto di appalto per la fornitura di servizi energetici. Il punto centrale riguarda la possibilità di applicare l’aliquota ridotta del 10% prevista dai nn. 103) e 122) della Tabella A, Parte terza, del d.P.R. n. 633/1972.
Quesito presentato
La società Alfa S.p.A., capogruppo di un’A.T.I. con Beta S.r.l., chiede chiarimenti sul trattamento IVA delle prestazioni previste dal contratto di appalto con l’A.S.L. per l’ospedale. L’appalto ha durata di 96 mesi e riguarda varie forniture energetiche e servizi connessi.
Le prestazioni oggetto del contratto sono:
- fornitura di energia elettrica da fonti convenzionali precedentemente acquisita da un gestore;
- fornitura di energia termica da fonti convenzionali tramite generatori di calore e vapore di proprietà dell’A.S.L.;
- fornitura di energia elettrica prodotta da un impianto di cogenerazione ad alto rendimento di proprietà dell’A.T.I.;
- fornitura di energia termica prodotta dallo stesso impianto di cogenerazione.
In base all’articolo 2 del contratto, la società si impegna inoltre a fornire:
- vapore;
- acqua calda sanitaria;
- acqua calda per riscaldamento e post-riscaldamento;
- acqua refrigerata;
- energia elettrica;
- manutenzione e conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento di proprietà dell’A.S.L.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società ritiene che l’aliquota IVA agevolata del 10% sia applicabile:
- alla fornitura di energia elettrica da fonti convenzionali, in quanto energia elettrica per uso domestico ai sensi del n. 103);
- alla fornitura di energia termica da fonti convenzionali, in quanto erogata nell’ambito di un contratto di servizio energia ai sensi del n. 122);
- alla fornitura di energia elettrica prodotta da cogenerazione, ai sensi del n. 122) oppure, in alternativa, del n. 103);
- alla fornitura di energia termica prodotta da cogenerazione, ai sensi del n. 122).
Normativa richiamata e interpretazione dell’Amministrazione
La Direzione Centrale richiama il n. 122) della Tabella A, Parte terza, che prevede l’aliquota del 10% per le prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico, incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Per le forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica invece l’aliquota ordinaria.
Sono inoltre richiamate le disposizioni del n. 103) per l’energia elettrica per uso domestico.
L’Amministrazione precisa che l’“uso domestico” ricorre quando l’energia è somministrata a soggetti che, come consumatori finali, la impiegano nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non nell’esercizio di imprese o per attività rilevanti ai fini IVA. L’agevolazione riguarda quindi abitazioni familiari o strutture collettive con carattere di residenzialità, come caserme, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi e carceri mandamentali.
Esclusione dell’agevolazione nel caso dell’ospedale
Nel caso esaminato, la fornitura è destinata a una struttura ospedaliera. Pur trattandosi di una struttura a carattere collettivo, l’ospedale non presenta il requisito della residenzialità richiesto per configurare l’uso domestico.
La risoluzione sottolinea che la permanenza nella struttura collettiva dovrebbe essere stabile e duratura, tale da far sì che l’abitazione collettiva sostituisca, in tutto o in parte, l’abitazione personale. Poiché tale requisito non ricorre per l’ospedale, le somministrazioni non rientrano nelle ipotesi agevolate dei nn. 103) e 122).
Conclusione
I corrispettivi relativi alle somministrazioni di energia e ai servizi energetici resi a favore dell’ospedale sono soggetti all’aliquota IVA ordinaria del 20%, e non all’aliquota ridotta del 10%.
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