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Sentenza

Sentenza n. 319/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento decreto del Direttore dalla Casa di Reclusione di -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del 5 gennaio 2021 con cui il ricorrente è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione; - della nota Direttore dalla Casa di Reclusione di -OMISSIS-, GDAP del -OMISSIS- n. -OMISSIS-; - dell’invito verbale del 1° dicembre 2021 a produrre documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito o, comunque, l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale; - della circolare della Capo della Polizia prot. n. -OMISSIS- del 10 dicembre 2021, recante «Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento»; - del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»; - del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»; - del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici»; - della legge 28 maggio 2021, n. 76; - della legge 23 luglio 2021, 106; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, anteriore o successivo a quelli impugnati, ancorché non conosciuti; e per il risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202200298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19, unitamente agli atti presupposti e applicativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato dal direttore della casa di reclusione, nonché gli atti presupposti e connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con il primo motivo ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la sospensione non avrebbe potuto essere disposta senza una valutazione del medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008, ritenuto l'unico soggetto abilitato ad accertare l'impossibilità temporanea di svolgere l'attività lavorativa in assenza di vaccinazione. Con i motivi successivi ha censurato la disciplina dell'obbligo vaccinale per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 36 Cost., lamentando l'assenza di adeguate evidenze scientifiche sugli effetti avversi e di lungo periodo dei vaccini, l'assenza di correlazione tra vaccinazione e specifiche attività professionali, il contrasto con la Risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d'Europa e con il consenso informato previsto dalla l. 219/2017, la disparità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati, la lesione del diritto al lavoro e della dignità personale, la mancata previsione di un assegno alimentare, l'illogicità della durata della misura oltre la cessazione dello stato di emergenza e l'omessa valutazione della possibilità di adibizione ad altre mansioni. Ha inoltre prospettato la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della normativa emergenziale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, distinguendo gli obblighi del medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro dall'obbligo vaccinale previsto dalla normativa emergenziale. L'esenzione o il differimento della vaccinazione richiedevano condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore secondo le circolari ministeriali; nel caso concreto il medico curante aveva diagnosticato soltanto una virosi, senza attestare l'incompatibilità della vaccinazione con lo stato di salute, e il ricorrente non aveva sottoposto la propria condizione ai medici vaccinatori. In assenza della documentazione sanitaria necessaria, la sospensione costituiva atto vincolato. Ha poi escluso la non manifesta infondatezza delle questioni costituzionali, richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023, secondo cui l'obbligo vaccinale, anziché il ricorso ai soli tamponi, non era irragionevole o sproporzionato rispetto ai dati scientifici disponibili. La misura realizzava un bilanciamento non irragionevole tra libertà di autodeterminazione sanitaria, tutela della salute individuale e interesse collettivo, risultava temporanea, priva di conseguenze disciplinari e accompagnata dalla conservazione del posto di lavoro. Il TAR ha ritenuto che i vaccini non fossero farmaci sperimentali e che le valutazioni scientifiche delle autorità competenti non potessero essere superate da opinioni contrastanti prive di dimostrazione dell'errore incontrovertibile dei dati legislativi. Ha escluso il contrasto con il consenso informato, poiché, in presenza di un obbligo vaccinale legislativo, il fondamento del trattamento sanitario è la legge e l'informazione non integra il consenso volontario in senso tecnico. Ha escluso altresì disparità di trattamento, lesione del diritto al lavoro, mancata corresponsione dell'assegno alimentare e violazione della dignità, valorizzando la temporaneità della sospensione, l'assenza di sanzioni disciplinari e la conservazione del rapporto. Ha ritenuto non applicabile al lavoratore che rifiuti la vaccinazione l'obbligo di assegnazione a mansioni diverse, previsto per il personale sanitario impossibilitato a vaccinarsi per ragioni di salute. Infine, ha considerato ragionevole la durata della misura, anche oltre la cessazione dello stato di emergenza, in quanto soggetta a cessazione anticipata secondo una lettura costituzionalmente orientata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 44/2021, introdotto dall'art. 2 d.l. 172/2021

    Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 [...] si applica anche [...] al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale [...]

    La disposizione ha esteso l'obbligo vaccinale al personale del comparto sicurezza e, secondo il quadro normativo richiamato, al personale degli istituti penitenziari.

  • art. 4, comma 2, d.l. 44/2021

    Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale [...] non sussiste l'obbligo [...] e la vaccinazione può essere omessa o differita.

    L'esenzione o il differimento presuppongono condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore nel rispetto delle circolari ministeriali; in mancanza, la sospensione del dipendente non vaccinato è atto vincolato.

  • art. 4, comma 7, d.l. 44/2021

    Per il periodo in cui la vaccinazione [...] è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

    L'obbligo di assegnazione a mansioni diverse riguarda i soggetti impossibilitati a vaccinarsi per accertati motivi di salute e non si applica a chi rifiuti la vaccinazione senza idonea esenzione sanitaria.

  • art. 1 l. 219/2017

    In presenza di un trattamento sanitario imposto dalla legge, non è necessario il consenso informato in senso tecnico quale espressione di autodeterminazione; resta l'obbligo dell'amministrazione di fornire le informazioni previste.

  • art. 32 Cost.

    La libertà di autodeterminazione sanitaria deve essere bilanciata con il diritto alla salute degli altri e con l'interesse della collettività; l'obbligo vaccinale è legittimo se fondato su dati scientifici e non irragionevole o sproporzionato.

  • art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021

    La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale [...] e comunque non oltre il termine di sei mesi [...].

    La sospensione è temporanea, non ha natura disciplinare e comporta la conservazione del rapporto di lavoro.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, da remoto.

Massime di principio

  • L'obbligo vaccinale previsto dalla normativa emergenziale costituisce un autonomo istituto rispetto agli obblighi del medico competente disciplinati dal d.lgs. 81/2008; pertanto, la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale non richiede una preventiva valutazione del medico competente prevista dalla disciplina generale sulla salute e sicurezza sul lavoro.
  • L'esenzione o il differimento dall'obbligo vaccinale richiedono condizioni cliniche specifiche, documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore secondo le indicazioni delle autorità sanitarie; una mera diagnosi non accompagnata dalla valutazione di incompatibilità o di rischio rispetto alla vaccinazione non è sufficiente.
  • In assenza di idonea attestazione sanitaria di esenzione o differimento, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del dipendente soggetto all'obbligo vaccinale costituisce atto vincolato, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali dell'amministrazione.
  • La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale è compatibile con i principi di proporzionalità, eguaglianza e tutela del lavoro quando sia temporanea, priva di conseguenze disciplinari e accompagnata dalla conservazione del rapporto di lavoro.
  • Quando la vaccinazione è imposta dalla legge, il fondamento giuridico del trattamento sanitario è l'obbligo legislativo; il consenso informato in senso tecnico non è richiesto, ferma restando la necessità di fornire al destinatario le informazioni sanitarie dovute.
  • Il giudice amministrativo non può rimettere alla Corte costituzionale questioni basate su contestazioni generiche delle valutazioni scientifiche sottese alla legge: la non manifesta infondatezza richiede che i dati scientifici posti a fondamento della disciplina siano incontrovertibilmente erronei o talmente indeterminati da impedire un'applicazione razionale della legge.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaEmergenza sanitariaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionalePrincipio di legalità e tipicità

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