Ordinanza n. 8472/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, e la dichiarazione dell'illegittimità, del provvedimento prot. -OMISSIS-del 22 settembre 2023- e notificato in pari data- con il quale la Direzione Generale di Roma, rigettava la causa di servizio avanzata dall'odierno ricorrente e ai fini della concessione dell'equo indennizzo, nonché contestuale parere sfavorevole emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio di Roma, quantunque ogni atto connesso, successivo e consequenziale a quelli impugnati; nonché per l'accertamento delle infermità patite dall'odierno ricorrente, come già ascritte dalla CMO di Roma alla “Cat. 5/ Tab. A”, a causa di servizio, per la successiva e legittima elargizione dell'equo indennizzo, già richiesta dall'interessato, con giusta domanda ex. Dpr 461/2001 del 30 novembre 2021, e contestuale domanda risarcitoria, per l'inosservanza e la violazione di specifici obblighi ex. art. 2087 c.c., di prevenzione ed integrità psico-fisica del lavoratore, e a capo dell'amministrazione aeronautica, ovvero per non aver adottato tutte le misure idonee, secondo un criterio di precauzione e di prevenzione, atte a tutelare l'integrità psico- fisica e la personalità morale dello stesso dipendente durante il lavoro svolto, e quindi al riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, di natura morale, biologica e/o esistenziale e/o da lesione del bene dell'integrità, a favore del dipendente medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo, con parere sfavorevole del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Direzione Generale di Roma che aveva respinto la domanda di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, unitamente al parere sfavorevole del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Ha inoltre chiesto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità già ascritte dalla CMO alla categoria 5 della Tabella A, la corresponsione dell'equo indennizzo e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dalla violazione degli obblighi di prevenzione e tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di competenza territoriale, sottoponendolo al contraddittorio delle parti. Ha accertato che il ricorrente, militare in congedo, risiedeva a Villa Literno (CE) al momento della proposizione del ricorso e che il rapporto di servizio era già cessato.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile l'ordinario criterio di cui all'art. 13 c.p.a., poiché l'azione è stata proposta dopo la cessazione del rapporto di servizio: non sono applicabili né il criterio dell'autorità emanante né il foro speciale collegato alla sede di servizio. Secondo il criterio degli effetti diretti del provvedimento, questi si producono nel luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso, ossia Villa Literno, ricadente nel territorio del TAR Campania. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti al TAR Campania nei modi e nei termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a. Le spese della fase davanti al TAR Lazio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
Per la controversia proposta da un soggetto non più in servizio, si applica l'ordinario criterio della competenza territoriale fondato sul luogo in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento; tale luogo coincide, nel caso esaminato, con la residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
art. 15 c.p.a.
A seguito della declaratoria di incompetenza territoriale, il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice indicato nei modi e nei termini perentori previsti dalla norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata in materia di protezione dei dati relativi alla salute, ai fini dell'oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando un militare ha cessato il rapporto di servizio prima della proposizione del ricorso, non si applica il foro speciale collegato alla sede di servizio né, in via automatica, il criterio dell'autorità emanante; la competenza territoriale si determina secondo l'ordinario criterio del luogo in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento ai sensi dell'art. 13 c.p.a.
- Nelle controversie promosse da un ex militare contro il diniego del riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo, gli effetti diretti del provvedimento, ai fini della competenza territoriale, si individuano nel TAR compreso nel territorio della residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
- La declaratoria di incompetenza territoriale impone la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato nei modi e nei termini perentori stabiliti dall'art. 15 c.p.a.; le spese della fase possono essere compensate quando la decisione è definita in rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 274/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 1047/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 54/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 170/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →