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Sentenza

Sentenza n. 59/2026 - Bari, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 4527/2024 emessa in data 21 novembre 2024 dal Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, nell'ambito del procedimento R.G. 14198/2023 promosso da D'Armento Maria Consuelo nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per il riconoscimento del bonus “Carta del Docente”, avente ad oggetto il diritto di parte ricorrente ad usufruire della Carta Elettronica del Docente per un importo pari ad € 1.500,00, regolarmente notificata al Ministero a mezzo p.e.c. in data 21 novembre 2024, passata in giudicato (come da attestazione all’uopo resa dal Tribunale di Bari - Sez. Lavoro), recante condanna di quest’ultimo al riconoscimento in favore della sig.ra D’Armento Maria Consuelo del bonus “Carta del Docente” in relazione alle annualità 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, per un totale di € 1.500,00, nonché al pagamento di spese processuali liquidate in € 1.400,00 oltre accessori di legge a titolo di compenso professionale nonché € 49,00 per esborsi.

Giustizia amministrativa202500497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute e delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 21 novembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto alla Carta del Docente per le annualità 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, per complessivi euro 1.500,00, con le modalità proprie del sistema della Carta Docente, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti al soddisfo, nonché euro 1.400,00 per compensi professionali, euro 49,00 per esborsi e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto la piena attribuzione della Carta e il pagamento delle spese legali. Il Ministero non si è costituito e non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento. Il TAR ha preliminarmente verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, nonché la formazione del giudicato attestata dal Tribunale di Bari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti per imporre l'attuazione della sentenza del giudice ordinario. Ha richiamato il limite oggettivo del giudizio di ottemperanza, circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non esteso a domande ulteriori o comunque correlate ma diverse dal contenuto del titolo. Poiché la sentenza del Tribunale di Bari era stata notificata al Ministero, il termine di 120 giorni era decorso senza che l'Amministrazione dimostrasse l'adempimento; inoltre, il giudicato risultava certificato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare piena e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale successiva protrazione dell'inadempimento. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00 oltre accessori. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché la cognizione resti limitata alla stretta esecuzione del titolo.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    valenza di cosa giudicata

    La formazione del giudicato deve risultare comprovata, nel giudizio di ottemperanza, mediante idonea certificazione o altra prova del passaggio in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione ... non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e deve essere inutilmente decorso prima dell'azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi risultanti dal titolo.
  • La cognizione del giudice dell'ottemperanza è circoscritta alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi alla decisione di domande ulteriori, anche se collegate o correlate al titolo giudiziale.
  • Per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di obbligazioni pecuniarie derivanti da un titolo esecutivo deve essere previamente decorso, senza adempimento, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un titolo passato in giudicato, del decorso del termine dilatorio e della mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato, riservando la nomina del commissario ad acta all'eventuale persistente inerzia successiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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