Corte di giustizia, Sentenza C-314/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2024. — Ministerio Fiscal contro Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di occupazione e impiego – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) – Nozione di “remunerazione” – Articolo 4 – Divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso. — Causa C-314/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte qualifica le indennità giornaliere forfettarie per spese di trasferta come componente della retribuzione, non come mera condizione di lavoro. Al tempo stesso, esclude che la loro diversa entità tra piloti e personale di cabina possa essere censurata come discriminazione indiretta fondata sul sesso, poiché i due gruppi non svolgono lo stesso lavoro né un lavoro di pari valore. La presenza di contratti collettivi distinti è quindi irrilevante ai fini della risposta data.
Indennità giornaliere forfettarie per trasferte professionali: qualificazione come retribuzione e limiti del divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso
La questione giuridica
Se indennità giornaliere, che rimborsano forfettariamente spese sostenute per trasferte professionali, debbano essere qualificate come "retribuzione" oppure come "condizioni di lavoro" ai sensi della direttiva 2006/54/CE; e se la diversa misura di tali indennità tra un gruppo di lavoratori prevalentemente femminile e uno prevalentemente maschile integri una discriminazione indiretta fondata sul sesso vietata dalla direttiva, anche quando i gruppi sono disciplinati da contratti collettivi distinti.
Principio di diritto
Le indennità giornaliere forfettarie corrisposte dal datore di lavoro per compensare spese sostenute dai lavoratori a causa di spostamenti professionali costituiscono un elemento della "retribuzione" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/54/CE, anche se non remunerano una prestazione specifica. Tuttavia, una differenza di importo tra tali indennità attribuite a un gruppo prevalentemente maschile e a uno prevalentemente femminile non integra, di per sé, una discriminazione indiretta fondata sul sesso vietata dalla direttiva quando i due gruppi non svolgono lo stesso lavoro né un lavoro di pari valore, condizione necessaria per applicare l’articolo 4.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/54/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/54/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2006/54/CE
- Articolo 4 direttiva 2006/54/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/54/CE
- Articolo 157 TFUE
Indennità giornaliere e parità di trattamento tra uomini e donne
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Audiencia Nacional spagnola, riguarda l’interpretazione della direttiva 2006/54/CE in relazione a differenze di trattamento retributivo tra due categorie di lavoratori di Air Nostrum: il personale navigante di cabina, composto in maggioranza da donne, e i piloti, composti in maggioranza da uomini.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, STAVLA e il Ministerio Fiscal contestavano l’articolo 93 del contratto collettivo applicabile al personale di cabina, sostenendo che l’importo delle indennità giornaliere per spese di trasferta fosse sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal contratto collettivo dei piloti. Il giudice del rinvio osservava che tali indennità erano collegate a spese diverse da quelle di alloggio e trasporto e che, nel diritto spagnolo, non erano qualificate come salario ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, dello statuto dei lavoratori.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se la diversa misura delle indennità giornaliere, prevista da contratti collettivi distinti e applicata a gruppi di lavoratori a composizione sessuale opposta, costituisse una discriminazione indiretta fondata sul sesso, vietata dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 9 della direttiva 2006/54/CE, relativo alla valutazione dello stesso lavoro o di un lavoro di pari valore;
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), che definisce la nozione autonoma di "retribuzione";
- l’articolo 4, che vieta la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso in materia di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;
- l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), relativo a occupazione e condizioni di lavoro;
- l’articolo 157 TFUE, richiamato dal giudice del rinvio ma non decisivo per la soluzione adottata.
Ragionamento della Corte sulla qualificazione delle indennità
La Corte afferma che il concetto di "retribuzione" di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), è una nozione autonoma del diritto dell’Unione da interpretare estensivamente. Esso comprende non solo il salario di base, ma anche tutti gli altri vantaggi economici, in denaro o in natura, corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore a motivo dell’impiego.
Applicando tale definizione, la Corte considera che le indennità giornaliere in questione sono un vantaggio economico in contanti, corrisposto direttamente dal datore di lavoro e destinato a compensare forfettariamente spese sostenute nell’esecuzione del contratto di lavoro. Non assume rilievo il fatto che non remunerino una prestazione specifica calcolata per unità di tempo o di lavoro: è sufficiente che siano pagate "a motivo dell’impiego".
La Corte distingue inoltre la propria giurisprudenza in materia di ferie annuali e di distacco dei lavoratori, rilevando che tali precedenti non escludono che indennità forfettarie di rimborso possano rientrare nella nozione di retribuzione ai sensi della direttiva 2006/54/CE.
Ragionamento sulla discriminazione indiretta
Una volta qualificati gli importi come retribuzione, la Corte esamina se la differenza tra le indennità versate ai due gruppi possa costituire discriminazione indiretta fondata sul sesso. Ricorda che l’articolo 4 della direttiva vieta differenze di trattamento retributivo solo con riferimento allo stesso lavoro o a un lavoro di pari valore.
Sulla base del considerando 9, la Corte osserva che la comparazione richiede di tener conto di fattori come natura del lavoro, formazione e condizioni di lavoro. Nel caso di specie, i piloti e il personale di cabina non svolgono lo stesso lavoro e, tenuto conto della formazione richiesta e delle responsabilità dei piloti, non svolgono neppure un lavoro di pari valore. Ne consegue che la differenza di importo delle indennità non ricade nel divieto dell’articolo 4 e non può essere qualificata come discriminazione indiretta ai sensi della direttiva.
Rilievo dei contratti collettivi distinti
La Corte precisa che, una volta esclusa l’esistenza di discriminazione vietata, non occorre esaminare se la differenza di trattamento possa essere giustificata dal fatto che i vantaggi sono previsti da contratti collettivi separati, negoziati con rappresentanze sindacali diverse.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che le indennità giornaliere forfettarie per spese sostenute a causa di spostamenti professionali costituiscono un elemento della retribuzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/54/CE. Tuttavia, la differenza di importo di tali indennità tra un gruppo prevalentemente maschile e uno prevalentemente femminile non è vietata dalla direttiva se i gruppi non svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del diritto del lavoro, la sentenza chiarisce che la qualificazione di una somma come "rimborso spese" nel diritto nazionale non è decisiva ai fini della direttiva 2006/54/CE. Ciò che conta è se il vantaggio sia corrisposto dal datore di lavoro "a motivo dell’impiego"; resta però necessario, per invocare l’articolo 4, dimostrare la comparabilità tra i lavori svolti dai gruppi di lavoratori confrontati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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