Sentenza n. 302/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, n.523 dell’11 settembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, prima della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 523 dell'11 settembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, resa in funzione di giudice del lavoro. Nel corso del giudizio, l'amministrazione intimata ha provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del giudicato. Con memoria del 19 gennaio 2026, la ricorrente ha rappresentato l'intervenuta ottemperanza. Non risultano dedotti ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo il pagamento eseguito dall'amministrazione pienamente satisfattivo rispetto al giudicato azionato. Ha tuttavia condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 300,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. La condanna è stata motivata secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessario l'avvio del giudizio. La sentenza richiama, quale fondamento, l'art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui la cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato azionato dalla ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere, conseguente all'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, impone comunque al giudice di provvedere sulle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, senza adottare ulteriori misure esecutive.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso e considerando la condotta che ha reso necessario il giudizio.
- L'adempimento spontaneo dell'amministrazione successivo all'instaurazione del giudizio non esclude la condanna alle spese quando il ricorso si è reso necessario a ottenere l'esecuzione del giudicato.
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