Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43851/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 07/02/2022 che confermava la condanna per truffa. Motivazioni dedotte: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p. per motivazione contraddittoria e carente; 2) violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. per ritenuta assenza degli elementi tipici della truffa (artifici e raggiri) al momento della stipula del contratto; 3) omessa concessione delle attenuanti generiche; 4) omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis (contestato come non applicato). I motivi sono stati riassunti anche ai sensi dell'art. 173 disp.att. c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultano generici, reiterativi e manifestamente infondati. Il primo motivo è stato ritenuto generico e in violazione dell'obbligo di specificità ex art. 581 c.p.p.; il secondo è stato considerato reiterativo di doglianze già valutate dalla Corte di Appello, la quale aveva fornito adeguata motivazione di fatto (tra cui il fatto che l'acquisto dei titoli di viaggio non comportava adempimenti complessi e il mancato acquisto dopo aver ricevuto le somme dimostra la volontà iniziale truffaldina). Anche le doglianze relative alle attenuanti generiche e all'art. 131‑bis sono state considerate reiterative e infondate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma richiamata per delimitare le ipotesi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici, reiterativi e dunque inammissibili ai sensi delle lettere e delle previsioni dell'articolo (menzionando anche il comma terzo per l'inammissibilità).

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato relativamente al dovere di motivazione: il ricorrente lamentava motivazione contraddittoria e carente, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata rispetto ai fatti.

  • art. 173 disp.att. c.p.p.

    Richiamato in relazione alla forma di riassunto dei motivi presentati in cassazione; indica come sono stati riassunti i motivi nel ricorso.

  • art. 581 c.p.p.

    Norma sul dovere di specificità delle censure: la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e quindi in violazione dell'articolo, giustificando l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e l'ammenda in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per imporre il pagamento di euro 3.000,00.

  • art. 131‑bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità o per efficacia estintiva in caso di riparazione del danno (come dedotto dal ricorrente); la Corte ha ritenuto la doglianza reiterativa e non fondata, non riconoscendo l'applicazione della causa nel caso concreto.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione le doglianze e i vizi di diritto: la genericità o la mancanza di specificità può determinare l'inammissibilità ex art. 581 e 606 c.p.p.
  • Le censure già esaminate e motivate dal giudice di merito, se riproposte senza elementi nuovi, sono considerate reiterative e possono essere dichiarate inammissibili.
  • La Corte di Cassazione controlla principalmente i vizi di diritto e la correttezza della motivazione; le valutazioni di merito sui fatti sono difficilmente rimovibili se adeguatamente motivate in primo e secondo grado.
  • Per il reato di truffa è necessario dimostrare gli elementi del delitto (artifici, raggiri o dolo iniziale); l'inosservanza di adempimenti semplici dopo aver ricevuto somme può essere valorizzata come indice di volontà truffaldina, se il giudice di merito lo dimostra con ragioni fattuali.
  • Per ottenere riconoscimento di attenuanti generiche o della causa di non punibilità dell'art. 131‑bis è necessario provare in modo concreto i presupposti (es. riparazione integrale e tempistica); affermazioni generiche non bastano in sede di cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso possono essere disposte condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende: occorre valutare il rischio di conseguenze economiche quando si propone un ricorso debole o reiterativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.