Cassazione Civile, Ordinanza n. 09312/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre ordinanze emesse ai sensi del r.d. n. 639/1910 con cui il comune richiedeva agli assegnatari di alloggi popolari il pagamento di un importo a titolo di conguaglio per il costo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria, in relazione ad alloggi costruiti da una cooperativa edilizia in attuazione di un piano di edilizia economica e popolare. Il tribunale aveva accolto le opposizioni ritenendo che gli assegnatari non fossero legittimati passivi, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che, negli atti di assegnazione degli alloggi, fosse stata richiamata e accettata la convenzione tra cooperativa e comune e che, quindi, gli assegnatari avessero assunto negozialmente l'onere del conguaglio. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano violazione dell'art. 35 l. n. 865/1971, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente desunto dalla norma un'obbligazione legale a loro carico e che mancasse la tipicità propria delle obbligazioni propter rem. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 1199 e 1470 c.c. e seguenti, lamentando che la clausola di conoscenza e accettazione della convenzione fosse stata mal interpretata, poiché riferita solo ad altri impegni relativi alla cessione e all'uso degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ratio decidendi della sentenza impugnata non fosse fondata sulla qualificazione dell'obbligazione della cooperativa come obbligazione propter rem, bensì sull'interpretazione dei singoli atti di assegnazione, considerati fonte di assunzione negoziale dell'onere del conguaglio da parte degli assegnatari. Poiché l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di fatti decisivi, i motivi sono stati ritenuti inconferenti e finalizzati soltanto a contrapporre una diversa lettura delle clausole contrattuali, senza riportarne nemmeno il contenuto specifico. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2 r.d. n. 639/1910
richiamato come base del procedimento di emissione delle ordinanze di pagamento
L. n. 865/1971, artt. 27 e 35
richiamati per descrivere il quadro normativo della convenzione relativa agli alloggi popolari e degli obblighi economici connessi
art. 1199 c.c.
invocato dai ricorrenti, ma la Corte osserva che la questione decisiva non è la norma in sé bensì l'interpretazione degli atti di assegnazione
art. 1470 c.c. e segg.
invocato dai ricorrenti in relazione alla qualificazione e al contenuto degli atti di acquisto/assegnazione
art. 360, n. 5, c.p.c.
la censura sull'interpretazione del contratto è in cassazione ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non può essere sostituita da una diversa lettura delle clausole proposta dalla parte.
- Se la sentenza impugnata fonda la decisione sull'assunzione negoziale di un obbligo contenuta negli atti contrattuali, è inconferente censurare soltanto la qualificazione dell'obbligazione come legale o propter rem.
- La doglianza di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali non è ammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta dal giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta l'interpretazione di un atto deve riportarne il contenuto specifico e indicare puntualmente la regola ermeneutica violata o il fatto decisivo omesso.
- La tesi della configurabilità di un'obbligazione propter rem non rileva se la responsabilità della parte è affermata in base a una diversa fonte negoziale dell'obbligo.
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