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Sentenza

Sentenza n. 1392/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1813/2025 del Tribunale di Palermo, che aveva ordinato l’emissione della carta del docente e l’assegnazione di euro 1.000,00 per ciascuna ricorrente, riferiti agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1813/2025 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere in favore di ciascuna la carta del docente e ad assegnare sulla stessa la somma complessiva di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Le ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, comprovato dall’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, chiedendo l’integrale esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo azionato era passato in giudicato e il termine per l’adempimento spontaneo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al puntuale e integrale pagamento delle spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, dovrà intervenire quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha applicato, a carico dell’amministrazione e a valere sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo. Ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e applicare la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni alle condanne pecuniarie, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente l’applicazione della penalità di mora; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle altre condanne pecuniarie; il dirigente nominato, appartenendo allo stesso Ministero resistente, svolge l’incarico nell’ambito dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per porre le spese del giudizio a carico dell’amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, legittima l’ordine giudiziale di integrale esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo che questi operi su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine e con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dotato di adeguata competenza.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne pecuniarie, quando il commissario sia un dirigente dell’amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàBuona fede e correttezza della PA

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