Ordinanza n. 367/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto o dichiarazione di inefficacia della SCIA commerciale relativa all'attività di stabilimento balneare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento del Responsabile SUAP comunale che aveva rigettato o dichiarato inefficace la SCIA commerciale presentata per l'attività di stabilimento balneare. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a proseguire l'attività in forza della concessione demaniale e della SCIA. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma dà conto della contestazione degli effetti dell'ordinanza di demolizione e sgombero dei locali nei quali l'attività economica veniva esercitata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti sufficienti profili di fondatezza del ricorso, osservando che l'ordinanza di demolizione e sgombero dei locali destinati all'attività economica produce necessariamente effetti sul regolare svolgimento dell'attività stessa. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto ha natura economica e non è stato ritenuto irreparabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in 1.000 euro, oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il giudice ha escluso sia sufficienti profili di fondatezza sia il periculum in mora.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, la fondatezza della pretesa alla prosecuzione di un'attività economica esercitata in locali interessati da un'ordinanza di demolizione e sgombero può essere esclusa quando tale ordinanza incide necessariamente sulle condizioni materiali di regolare svolgimento dell'attività.
- Il pregiudizio derivante dalla sospensione o dall'impossibilità di esercitare un'attività economica, in quanto di natura esclusivamente patrimoniale, non integra di per sé un danno irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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