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direttiva

Direttiva 2004/72

Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce regole di esecuzione della direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, precisando i criteri per ammettere prassi di mercato, la nozione di informazione privilegiata nei derivati su merci e gli obblighi di registro, notifica e segnalazione. Introduce obblighi procedurali per le autorità competenti, inclusa consultazione e pubblicità delle decisioni, e fissa standard minimi per i registri degli insider e per le comunicazioni delle operazioni dei dirigenti e delle operazioni sospette. Gli Stati membri conservano un certo margine nella disciplina delle notifiche e nell’organizzazione delle procedure interne, ma devono assicurare i risultati minimi previsti e recepire entro il 12 ottobre 2004.

Modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE in materia di prassi di mercato ammesse, informazione privilegiata sui derivati su merci, registri degli insider, notifiche delle operazioni dei dirigenti e segnalazione delle operazioni sospette.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepire le misure di esecuzione nel proprio ordinamento, e incide su emittenti, persone che esercitano responsabilità di direzione, persone a esse strettamente legate, persone che compiono professionalmente operazioni su strumenti finanziari, autorità competenti e operatori di mercato. Riguarda le prassi di mercato su mercati regolamentati e non regolamentati, gli strumenti derivati su merci, le azioni ammesse alla negoziazione e gli strumenti finanziari a esse collegati, nonché la disciplina delle segnalazioni di operazioni sospette. Non contiene esclusioni generali, ma alcune disposizioni prevedono margini nazionali, in particolare sulla soglia di notifica di 5.000 euro e sulle modalità di recepimento.

Direttiva 2004/72/CE della Commissione: modalità di esecuzione della disciplina sugli abusi di mercato

La direttiva completa la direttiva 2003/6/CE precisando aspetti applicativi essenziali in materia di prassi di mercato ammesse, informazione privilegiata nei derivati su merci, tenuta dei registri degli insider, notifiche delle operazioni dei dirigenti e segnalazione delle operazioni sospette. L'impianto è chiaramente di esecuzione: non sostituisce la disciplina di base, ma fissa criteri minimi e procedure che gli Stati membri devono recepire entro il 12 ottobre 2004.

Obiettivi e ratio della disciplina

La direttiva mira a rafforzare l'integrità dei mercati e la certezza giuridica degli operatori, in particolare attraverso:

  • criteri comuni per valutare se una prassi di mercato possa essere ammessa;
  • una definizione operativa dell'informazione privilegiata per i derivati su merci;
  • strumenti di tracciabilità degli accessi alle informazioni privilegiate;
  • obblighi di trasparenza sulle operazioni compiute da persone con responsabilità di direzione;
  • un sistema di allerta sulle operazioni sospette, con tutela del segnalante. Nei considerando la Commissione sottolinea il rilievo della trasparenza, della liquidità, della non interferenza con il corretto funzionamento dei mercati e della cooperazione tra autorità competenti.

Ambito soggettivo e oggettivo

La direttiva interessa gli Stati membri, che devono garantire il risultato perseguito mediante norme nazionali di recepimento. Sul piano operativo coinvolge emittenti, persone che esercitano responsabilità di direzione, persone a esse strettamente legate, operatori professionali dei mercati, autorità competenti e, per alcune disposizioni, i soggetti che agiscono per conto degli emittenti. Sul piano oggettivo disciplina:

  • prassi di mercato su mercati regolamentati e anche non regolamentati, se rilevanti ai fini dell'ammissione;
  • strumenti derivati su merci;
  • azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato e strumenti finanziari collegati;
  • segnalazioni di operazioni sospette relative ad abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato.

Definizioni rilevanti

L'articolo 1 fornisce definizioni essenziali per l'applicazione delle regole sui dirigenti e sulle notifiche:

  • "persona che esercita responsabilità di direzione" comprende i membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente e gli alti dirigenti con regolare accesso a informazioni privilegiate e potere decisionale sulla gestione;
  • "persona strettamente legata" comprende coniuge o partner equiparato, figli a carico, determinati parenti conviventi e persone giuridiche, trust o società di persone controllate, costituite a beneficio o sostanzialmente equivalenti sul piano economico;
  • "persona che compie professionalmente operazioni" comprende almeno imprese di investimento ed enti creditizi.

Prassi di mercato ammesse: criteri sostanziali e riesame

L'articolo 2 obbliga gli Stati membri a fare in modo che le autorità competenti valutino l'ammissibilità delle prassi di mercato secondo criteri non esaustivi. I fattori da considerare includono:

  • il grado di trasparenza della prassi rispetto al mercato;
  • la salvaguardia del gioco delle forze di mercato e della regolare interazione tra domanda e offerta;
  • l'effetto sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;
  • il modo in cui la prassi si inserisce nel meccanismo di negoziazione e consente una reazione tempestiva dei partecipanti;
  • il rischio per l'integrità dei mercati collegati, regolamentati o meno;
  • gli esiti di eventuali indagini relative a violazioni di norme antiabuso o codici di condotta;
  • le caratteristiche strutturali del mercato, inclusa la presenza di investitori al dettaglio. Le autorità devono inoltre riesaminare regolarmente le prassi già ammesse, soprattutto in caso di cambiamenti significativi del contesto di mercato. Non è consentito dichiarare inammissibili nuove prassi solo perché non erano state precedentemente ammesse.

Procedura di consultazione e pubblicità delle decisioni

L'articolo 3 introduce una procedura formale di consultazione prima dell'ammissione o del mantenimento di una prassi di mercato. Le autorità competenti devono consultare, a seconda dei casi, rappresentanti degli emittenti, prestatori di servizi finanziari, consumatori, altre autorità e operatori di mercato; la consultazione di altre autorità è particolarmente rilevante quando esistono mercati comparabili. Le decisioni sull'ammissibilità devono essere pubblicate con una descrizione appropriata della prassi e dei criteri seguiti; inoltre devono essere trasmesse al più presto al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, che le pubblica immediatamente sul proprio sito Internet. Se sono in corso indagini su casi specifici, la consultazione può essere rinviata fino alla conclusione dell'indagine e delle eventuali sanzioni. Una prassi ammessa può essere modificata solo tramite la medesima procedura consultiva.

Informazione privilegiata nei derivati su merci

L'articolo 4 chiarisce quando un'informazione si considera attesa dagli utenti dei mercati dei derivati su merci: ciò avviene se l'informazione è comunemente messa a disposizione degli utenti oppure se è soggetta a obbligo di divulgazione in base a norme, contratti o usi del mercato delle merci sottostante o del mercato dei derivati. La disposizione mira a dare certezza giuridica agli operatori di tale segmento.

Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

L'articolo 5 impone agli Stati membri di assicurare che gli emittenti, o i soggetti che agiscono per loro conto, istituiscano un registro di tutte le persone che abbiano accesso, regolare o occasionale, a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente. Il registro deve contenere almeno:

  • l'identità di ciascuna persona;
  • la ragione dell'iscrizione;
  • la data di istituzione e di aggiornamento del registro. Il registro deve essere aggiornato senza indugio quando muta la ragione dell'iscrizione, quando una persona deve essere iscritta o quando cessa l'accesso alle informazioni privilegiate. Deve essere conservato per almeno cinque anni dalla sua istituzione o dall'ultimo aggiornamento. Inoltre, chi istituisce il registro deve adottare misure affinché gli iscritti conoscano i propri obblighi legali e regolamentari e le possibili sanzioni per abuso o diffusione non autorizzata.

Notifica delle operazioni compiute da persone che esercitano responsabilità di direzione

L'articolo 6 disciplina le operazioni per conto proprio effettuate da dirigenti e persone strettamente legate su azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, nonché su derivati o altri strumenti finanziari collegati. Gli Stati membri devono assicurare la notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente è registrato; se l'emittente non è registrato in uno Stato membro, la notifica va all'autorità competente dello Stato membro in cui devono essere depositate le informazioni annuali sulle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE. Il termine è di cinque giorni lavorativi dalla data dell'operazione. Gli Stati membri possono prevedere che, se l'importo complessivo delle operazioni non raggiunge 5.000 euro entro fine anno, non sia richiesta notifica oppure che questa sia rinviata al 31 gennaio dell'anno successivo. La notifica deve indicare, almeno, nome del soggetto, ragioni dell'obbligo, emittente, descrizione dello strumento finanziario, natura, data, luogo, prezzo e volume dell'operazione.

Segnalazione delle operazioni sospette

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 disciplinano l'obbligo per le persone che compiono professionalmente operazioni di valutare caso per caso se vi siano motivi ragionevoli per sospettare abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato. La valutazione deve tener conto degli elementi di abuso o manipolazione desumibili dalla direttiva 2003/6/CE, dalla direttiva 2003/124/CE e dall'articolo 4 della presente direttiva. La segnalazione segue la disciplina dello Stato membro in cui il soggetto è registrato o ha sede legale, oppure, nel caso di succursali, dello Stato in cui ha sede la succursale. Le autorità competenti che ricevono la segnalazione devono trasmetterla immediatamente alle autorità competenti dei mercati regolamentati interessati. La segnalazione va effettuata senza indugio appena il professionista venga a conoscenza di fatti o informazioni che fondano il sospetto. Deve contenere, per quanto disponibile:

  • descrizione delle operazioni, inclusi tipo di ordine e tipo di mercato;
  • motivi del sospetto;
  • dati identificativi dei soggetti per conto dei quali le operazioni sono state effettuate e degli altri coinvolti;
  • veste in cui opera il segnalante;
  • ogni altra informazione rilevante. Se alcune informazioni non sono ancora disponibili, la segnalazione iniziale deve almeno indicare i motivi del sospetto, con successiva integrazione. La comunicazione può avvenire per posta, e-mail, fax o telefono, con conferma scritta se richiesta.

Tutela del segnalante e riservatezza

L'articolo 11 protegge chi segnala in buona fede. Il segnalante non deve informare terzi dell'avvenuta segnalazione, in particolare i clienti o le persone per conto delle quali ha operato, salvo obbligo di legge; l'adempimento dell'obbligo non genera responsabilità se il soggetto agisce in buona fede. Le autorità competenti non devono rivelare l'identità del segnalante quando ciò sia, o possa essere, pregiudizievole per quest'ultimo. Resta comunque fermo il quadro di controllo e sanzione della direttiva 2003/6/CE e la disciplina sulla protezione dei dati personali della direttiva 95/46/CE. La segnalazione in buona fede non costituisce violazione di clausole contrattuali o obblighi di riservatezza e non comporta responsabilità di alcun tipo.

Recepimento, entrata in vigore e natura vincolante

L'articolo 12 impone agli Stati membri di adottare entro il 12 ottobre 2004 tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all'atto della pubblicazione ufficiale. Ai sensi dell'articolo 13, la direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 14 indica come destinatari gli Stati membri, secondo la logica propria della direttiva, che vincola quanto al risultato ma lascia liberi forma e mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Definizioni funzionali

L'articolo 1 definisce, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 2003/6/CE, la "persona che esercita responsabilità di direzione" all'interno di un emittente, la "persona strettamente legata", la "persona che compie professionalmente operazioni" (almeno imprese di investimento ed enti creditizi), nonché i riferimenti a impresa di investimento, ente creditizio e autorità competente.

Criteri per ammettere le prassi di mercato

L'articolo 2 impone agli Stati membri di fare in modo che le autorità competenti valutino l'ammissibilità delle prassi di mercato sulla base di criteri non esaustivi: trasparenza, tutela del gioco delle forze di mercato, impatto su liquidità ed efficienza, adeguatezza del meccanismo di negoziazione, rischio per mercati connessi, esiti di eventuali indagini e caratteristiche strutturali del mercato. È richiesto il riesame regolare delle prassi ammesse e non possono essere considerate inammissibili solo perché nuove o non ammesse in precedenza.

Consultazione e pubblicità delle decisioni sulle prassi di mercato

L'articolo 3 prevede consultazioni preventive con organismi rappresentativi, altre autorità competenti e operatori di mercato prima di ammettere o mantenere una prassi di mercato. Le decisioni devono essere divulgate con descrizione della prassi e dei criteri considerati, e trasmesse tempestivamente al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per la pubblicazione sul sito Internet. Le consultazioni possono essere rinviate se sono in corso indagini specifiche; una prassi ammessa può essere modificata solo mediante la stessa procedura.

Informazione privilegiata nei derivati su merci

L'articolo 4 chiarisce che, per gli strumenti derivati su merci, un'informazione è considerata attesa dagli utenti dei mercati se è comunemente disponibile o soggetta a obbligo di divulgazione secondo norme, contratti o usi del mercato delle merci sottostante o del mercato dei derivati.

Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

L'articolo 5 impone agli Stati membri di assicurare che gli emittenti o i soggetti che agiscono per loro conto tengano un registro di tutte le persone che hanno accesso, regolare o occasionale, a informazioni privilegiate. Il registro deve indicare almeno identità, motivo dell'iscrizione, data di istituzione e di aggiornamento, essere aggiornato senza indugio e conservato per almeno cinque anni; devono inoltre essere adottate misure per far conoscere agli iscritti i relativi doveri e le sanzioni.

Notifica delle operazioni dei dirigenti

L'articolo 6 stabilisce che le operazioni su azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, o su derivati e altri strumenti finanziari collegati, effettuate per conto proprio dai soggetti di cui all'articolo 1, punti 1 e 2, siano notificate all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente è registrato, entro cinque giorni lavorativi. È prevista una soglia di 5.000 euro annui, sotto la quale gli Stati membri possono esentare dalla notifica o rinviarla al 31 gennaio dell'anno successivo. La notifica deve contenere dati su soggetto, emittente, strumento, natura, data, luogo, prezzo e volume.

Segnalazione delle operazioni sospette

L'articolo 7 impone alle persone che compiono professionalmente operazioni di valutare caso per caso se vi siano motivi ragionevoli per sospettare abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, tenendo conto della direttiva 2003/6/CE, della direttiva 2003/124/CE e dell'articolo 4 della presente direttiva. Le segnalazioni seguono la normativa dello Stato membro di registrazione o della succursale e sono trasmesse all'autorità competente, che deve inoltrarle immediatamente alle autorità dei mercati regolamentati interessati.

Tempestività, contenuto e forme della segnalazione

Gli articoli 8, 9 e 10 stabiliscono che la segnalazione va effettuata senza indugio non appena emergano fatti o informazioni sospetti. Devono essere comunicati, per quanto disponibili, descrizione delle operazioni, motivi del sospetto, identificazione dei soggetti coinvolti, veste operativa del segnalante e ogni informazione rilevante; in mancanza, almeno i motivi del sospetto, con integrazione successiva. La segnalazione può avvenire per posta, e-mail, fax o telefono, con conferma scritta se richiesta.

Tutela del segnalante e segreto professionale

L'articolo 11 vieta al segnalante di informare terzi dell'avvenuta segnalazione salvo obbligo di legge, escludendo responsabilità se agisce in buona fede. Le autorità competenti non devono rivelare l'identità del segnalante quando ciò sia o possa essere pregiudizievole; resta fermo il quadro di controllo, sanzioni e protezione dei dati della direttiva 2003/6/CE e della direttiva 95/46/CE. La segnalazione in buona fede non viola clausole contrattuali o vincoli legali di riservatezza e non comporta responsabilità.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L'articolo 12 impone il recepimento entro il 12 ottobre 2004 e la comunicazione alla Commissione del testo delle misure nazionali e della tavola di concordanza; gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati. L'articolo 13 stabilisce l'entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 14 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieabusi di mercatomercati finanziaristrumenti derivati su mercigovernance societariaprotezione dei dati

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