Regolamento (UE) 2018/1278
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1278 della Commissione, del 21 settembre 2018, che approva la sostanza attiva a basso rischio Pasteuria nishizawae Pn1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva Pasteuria nishizawae Pn1 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la valutazione scientifica effettuata dalla Danimarca come Stato membro relatore e dall’EFSA. Stabilisce una durata di approvazione di 15 anni, con decorrenza dal 14 ottobre 2018 fino al 14 ottobre 2033, e introduce condizioni specifiche da rispettare nella valutazione e nell’uso della sostanza. Contestualmente modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, inserendo la voce corrispondente nell’elenco delle sostanze attive approvate.
Approvazione della sostanza attiva a basso rischio Pasteuria nishizawae Pn1 e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica all’approvazione, a livello dell’Unione, della sostanza attiva Pasteuria nishizawae Pn1 destinata all’impiego in prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli operatori del settore fitosanitario, sugli Stati membri chiamati a valutare e autorizzare i prodotti contenenti tale sostanza e sui fabbricanti, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina altri settori né autorizza automaticamente specifici prodotti, ma solo la sostanza attiva e le condizioni correlate alla sua approvazione.
Approvazione della sostanza attiva Pasteuria nishizawae Pn1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1278 approva la sostanza attiva Pasteuria nishizawae Pn1 nell’ambito del sistema UE di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione fonda la decisione sugli esiti della procedura di valutazione scientifica svolta dallo Stato membro relatore, dalla Commissione e dall’EFSA, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per almeno uno degli impieghi rappresentativi esaminati.
Il provvedimento qualifica inoltre la sostanza come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, evidenziando che si tratta di un microrganismo naturalmente presente nell’ambiente, non potenzialmente pericoloso, con un profilo tale da consentire l’esclusione dell’infettività per esseri umani e altri organismi diversi dall’ospite obbligato.
Procedura di valutazione e basi scientifiche
La domanda di approvazione è stata presentata il 27 febbraio 2015 da Syngenta Crop Protection AG alla Danimarca, che ha operato come Stato membro relatore. Il 3 luglio 2015 la Danimarca ha comunicato l’ammissibilità della domanda. Successivamente, il 19 dicembre 2016 è stato trasmesso alla Commissione il progetto di rapporto di valutazione, mentre l’EFSA ha svolto la revisione prevista dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1107/2009, chiedendo anche informazioni supplementari al richiedente il 23 maggio 2017.
Le conclusioni dell’EFSA sono state comunicate l’11 gennaio 2018 e rese pubbliche. L’11 marzo 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e un progetto di regolamento. Al richiedente è stata data possibilità di presentare osservazioni.
Qualificazione come sostanza a basso rischio
La Commissione afferma espressamente che Pasteuria nishizawae Pn1 soddisfa le condizioni di cui all’allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e in particolare il criterio di cui al punto 5.2.1 relativo all’esclusione della resistenza agli antimicrobici impiegati nei medicinali per uso umano o veterinario. La motivazione fa leva sul fatto che il microrganismo è un ceppo selvatico, è parassita obbligato dei nematodi a cisti e non può svilupparsi al di fuori dell’ospite obbligato.
Durata dell’approvazione e condizioni specifiche
L’approvazione è concessa per 15 anni. L’allegato I fissa la data di approvazione al 14 ottobre 2018 e la scadenza al 14 ottobre 2033. Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame, in particolare delle appendici I e II.
Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
- alla protezione degli operatori e dei lavoratori;
- al fatto che Pasteuria nishizawae Pn1 va considerata un potenziale sensibilizzante;
- all’inclusione, se del caso, di misure di attenuazione dei rischi nelle condizioni d’uso.
Il produttore deve inoltre assicurare:
- il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali;
- l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. Nell’allegato II viene inserita la nuova voce relativa a Pasteuria nishizawae Pn1, con il richiamo alla medesima data di approvazione, alla scadenza del 14 ottobre 2033 e alle stesse disposizioni specifiche.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Di conseguenza, dal momento dell’entrata in vigore, la sostanza risulta approvata a livello UE alle condizioni stabilite negli allegati del regolamento.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
L’articolo 1 approva la sostanza attiva Pasteuria nishizawae Pn1, rinviando all’allegato I per l’identificazione della sostanza e per le condizioni di approvazione. La sostanza è qualificata come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Durata dell’approvazione e dati identificativi
L’allegato I indica come data di approvazione il 14 ottobre 2018 e come scadenza il 14 ottobre 2033. La sostanza è identificata come Pasteuria nishizawae Pn1, con raccolta delle colture ATCC Safe Deposit (SD-5833), numero CIPAC non attribuito e purezza non pertinente; è richiesta una concentrazione minima di 1 × 10^11 spore/g.
Condizioni specifiche e attenzione alla valutazione del rischio
Gli Stati membri, nell’applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono tener conto delle conclusioni della relazione di riesame, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale deve essere prestata particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, considerando la sostanza come potenziale sensibilizzante, e le condizioni d’uso devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Obblighi del produttore
Il produttore deve assicurare il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione. Si tratta di una condizione specifica collegata all’approvazione della sostanza.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, mediante l’inserimento della voce relativa a Pasteuria nishizawae Pn1 nell’allegato, parte D, con gli stessi dati essenziali e le medesime condizioni specifiche riportate nell’allegato I.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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