Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione della nota del 23 giugno 2025, notificata in pari data, con la quale, in relazione alla pratica n. P-LT/L/N/2025/105079, è stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato rilasciato in favore della ricorrente in data 9 aprile 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202500565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota del 23 giugno 2025, con cui, relativamente alla pratica indicata nel provvedimento, era stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato rilasciato il 9 aprile 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Dal testo dell’ordinanza non sono esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudizio di annullamento è stato definito con sentenza del 17 settembre 2025, che ha accolto il ricorso. L’ordinanza riguarda esclusivamente la successiva istanza del difensore di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso sulla liquidazione del compenso professionale. Ha rilevato che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla competente commissione ha natura provvisoria e deve essere sottoposta al controllo del collegio prima della decisione sull’istanza di liquidazione. Ai sensi dell’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, il collegio deve verificare la sussistenza e la permanenza delle condizioni reddituali. Poiché l’ammissione era stata deliberata sulla base della situazione economica relativa al 2024, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dati aggiornati sui mezzi economici della ricorrente, in Italia e all’estero. Ha quindi assegnato alla parte istante 90 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare la documentazione richiesta e ha fissato la camera di consiglio del 27 maggio 2026 per la trattazione della domanda di liquidazione. La sentenza di merito che aveva accolto il ricorso non è oggetto di riesame in questa ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Costituisce la base normativa dell’istanza del difensore per la liquidazione del compenso professionale spettante per l’attività di patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 127, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Impone al collegio, prima della delibazione sull’istanza di liquidazione, di verificare la sussistenza e la permanenza delle condizioni reddituali che costituiscono presupposto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla commissione competente ha natura provvisoria e deve essere sottoposta al controllo del collegio giudicante prima della liquidazione del compenso al difensore.
  • Prima di liquidare il compenso per il patrocinio a spese dello Stato, il collegio deve verificare non solo la sussistenza originaria, ma anche la permanenza delle condizioni reddituali richieste.
  • Quando l’ammissione al patrocinio è stata deliberata sulla base di una situazione economica risalente, il giudice può ordinare alla parte istante di depositare dati aggiornati sui propri mezzi economici, anche con riferimento alle disponibilità detenute all’estero.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.