Sentenza n. 14175/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno del 03.08.2021, con il quale veniva rigettata l'istanza di concessione di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett f) L. nr. 91/1992, presentata dalla ricorrente in data 11.11.2013 - K10/668017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per asserita mancanza di coincidenza tra interesse pubblico e interesse della richiedente, in ragione di controindicazioni penali riferite al coniuge
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, nonché sviamento, contraddittorietà e carenza di motivazione; violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e difetto di istruttoria per omessa valutazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto; violazione dell'art. 27 Cost.; manifesta illogicità e irragionevolezza. In particolare, l'Amministrazione aveva affermato nel decreto che l'interessata, pur avendo preso visione del preavviso di rigetto, non aveva presentato osservazioni. La ricorrente ha invece documentato di avere trasmesso, all'indirizzo PEC indicato dall'Amministrazione e con l'identificativo della pratica, una memoria difensiva in data 8 giugno 2021. Il preavviso era stato ricevuto il 12 maggio 2021 e il diniego era stato adottato il 3 agosto 2021. Il Ministero ha contestato le censure e chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per la fondatezza, con carattere assorbente, della censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il TAR ha accertato che le osservazioni della ricorrente erano pervenute all'Amministrazione, sebbene oltre il termine di dieci giorni, e comunque con largo anticipo rispetto all'adozione del provvedimento finale. Tale termine ha natura ordinatoria e non perentoria; pertanto, quando l'Amministrazione adotta il provvedimento conclusivo dopo aver ricevuto osservazioni tardive, è tenuta a valutarle. L'omessa considerazione delle controdeduzioni ha leso il contraddittorio procedimentale e ha determinato l'illegittimità del diniego. Il giudice ha escluso l'applicabilità della sanatoria processuale prevista dall'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, sia per la natura discrezionale del provvedimento sia perché, dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020, tale previsione non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis. Il decreto è stato quindi annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. L'accoglimento della censura procedimentale non comporta il riconoscimento della spettanza della cittadinanza: il procedimento regredisce alla fase antecedente e l'Amministrazione deve riesaminare l'istanza, valutando le osservazioni e indicando, con un nuovo preavviso ove necessario, gli eventuali ulteriori profili ostativi. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, il cui esercizio implica una valutazione amministrativa discrezionale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine di dieci giorni per presentare osservazioni sui motivi ostativi non è perentorio; le osservazioni tardive devono essere valutate se pervenute prima dell'adozione del provvedimento conclusivo.
Il preavviso di rigetto assicura un contraddittorio procedimentale effettivo. L'Amministrazione, se riceve osservazioni anche tardive ma prima dell'atto finale, non può ometterne l'esame.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis
La sanatoria processuale relativa ai vizi procedimentali non opera per i provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis; pertanto l'omessa valutazione delle osservazioni può comportare l'annullamento dell'atto.
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120
La novella ha escluso dall'ambito della sanatoria dell'art. 21-octies, comma 2, i provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis.
art. 27 Cost.
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il TAR non l'ha esaminata perché ha accolto la censura relativa all'art. 10-bis con effetto assorbente.
Massime di principio
- Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto è ordinatorio e non perentorio, in mancanza di un'espressa qualificazione legislativa come perentorio.
- Quando le osservazioni dell'interessato, anche tardive, pervengono all'Amministrazione prima dell'adozione del provvedimento conclusivo, l'Amministrazione è tenuta a esaminarle e a darne conto nella motivazione; l'omessa valutazione integra violazione dell'art. 10-bis e lesione del contraddittorio procedimentale.
- La sanatoria processuale prevista dall'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis; l'Amministrazione non può quindi dimostrare in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso per sottrarsi all'annullamento.
- L'annullamento del diniego per violazione delle garanzie partecipative determina la regressione del procedimento e non attribuisce direttamente il bene della vita: l'Amministrazione deve riesaminare l'istanza nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza e indicare, ove ancora sussistenti, gli eventuali motivi ostativi mediante un nuovo preavviso.
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