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Sentenza

Sentenza n. 9490/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza del giudicato della sentenza n. 3903/2025 del Tribunale di Roma - sezione lavoro

Giustizia amministrativa202514281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato l'Amministrazione all'attivazione della carta e al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della carta, con la provvista indicata nella sentenza, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Il Ministero si è costituito senza contestare che la sentenza non fosse stata eseguita.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in quanto il titolo era stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e tra tale notificazione e la notificazione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nel merito, rilevata la non contestata mancata esecuzione della sentenza, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme giudizialmente dovute e attivando il beneficio riconosciuto, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. con modificazioni dalla l. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e l'introduzione del giudizio esecutivo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone, quando previsto, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando la mancata esecuzione del giudicato non è controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio, mediante il compimento di tutti gli atti e il pagamento delle somme ivi previsti.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Amministrazione competente per materia, attribuendogli un termine successivo per l'esecuzione e la facoltà di delega.
  • L'attività svolta dal commissario ad acta che sia dirigente dell'Amministrazione rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta il riconoscimento di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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