Sentenza n. 592/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 2145/23 del Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.415,30, oltre interessi legali, per retribuzione professionale docenti relativa a servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, divenuta definitiva, con cui il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 2.415,30, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, comprovando il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in conformità al titolo giudiziale, comprensive degli interessi legali. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore dell'Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, stabilendo che il commissario provveda entro ulteriori sessanta giorni su istanza della parte interessata. Il TAR ha inoltre precisato il carattere obbligatorio dell'incarico di ausiliario del giudice, la disciplina della liquidazione del compenso e delle spese del commissario e le modalità telematiche di deposito degli atti. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.189,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito dall'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e per le spese connesse all'esecuzione dell'incarico.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato, unitamente all'art. 8 della l. n. 417/1978 e alla circolare indicata in sentenza, per l'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per le ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale da eseguire sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione integrale al dispositivo del titolo entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Ai fini della decadenza dalla richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta, il termine previsto dall’art. 71 d.P.R. n. 115/2002 decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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