Sentenza n. 480/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 85/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Giuseppe Carta, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 3961/2023, pubblicata in data 25/01/2024 e notificata il 28/04/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza n. 85/2024 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, pubblicata il 25 gennaio 2024, notificata al Ministero il 28 aprile 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a erogare alla ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati. La ricorrente ha inoltre dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era stato regolarmente notificato al Ministero, era passato in giudicato e non risultava eseguito. Ha inoltre verificato che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 15 gennaio 2026, dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal titolo ottemperando. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche territoriale, e con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi, incluso il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice del lavoro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato non sia stata eseguita dall’amministrazione obbligata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso infruttuoso di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti per l’attivazione degli strumenti esecutivi e del giudizio di ottemperanza avente a oggetto obblighi dell’amministrazione derivanti da una condanna giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, e può utilizzare gli strumenti contabili previsti dalla legge per fronteggiare l’eventuale incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l’attività di commissario ad acta.
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