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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22461/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una iscrizione ipotecaria su immobili e della cartella di pagamento sottesa, nell’ambito della riscossione di crediti tributari. La contribuente deduceva che la cartella non fosse stata validamente notificata, che il preavviso di iscrizione ipotecaria non fosse stato ritualmente impugnato o fosse inefficace/inesistente, che l’iscrizione fosse stata eseguita oltre i termini di legge e che la documentazione prodotta dall’ente fosse soltanto in copia, priva di attestazioni di conformità e quindi priva di valore probatorio. La società lamentava inoltre omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria per il pregiudizio derivato dall’ipoteca, nonché sulla contestata tempestività della comunicazione di avvenuta iscrizione. Con dieci motivi di ricorso per cassazione denunciava: vizi di motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; violazione delle norme sulla notifica della cartella a mezzo PEC o con deposito presso la Camera di commercio; violazione delle regole sulle copie documentali e sul loro disconoscimento; violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 circa l’impugnabilità del preavviso di ipoteca; e violazione della disciplina speciale sull’iscrizione ipotecaria e sul termine dilatorio di trenta giorni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul preteso vizio motivazionale, escludendo che vi fosse motivazione apparente sulla base del solo testo della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non integra atto di espropriazione forzata, sicché non si applica il termine di cui all’art. 50 del medesimo decreto, ma la disciplina speciale dell’art. 77, con il solo preavviso di trenta giorni. I motivi che miravano a rimettere in discussione la valutazione delle prove sulla notifica della cartella, del preavviso e dell’intimazione sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati perché diretti, in realtà, a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio e non l’interpretazione delle norme. La domanda risarcitoria è stata assorbita, poiché esclusa la illegittimità dell’iscrizione ipotecaria viene meno il presupposto del danno. È stata infine esclusa la tardività della comunicazione di avvenuta iscrizione, poiché la disciplina speciale non prevede un termine analogo a quello invocato dalla contribuente e rileva soltanto il preavviso preventivo di trenta giorni. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; il vizio ricorre solo se la motivazione sia mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile, e deve emergere dal testo della sentenza.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    È richiamato quale parametro per denunciare la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione integra un vizio processuale, ma nel caso concreto le censure sono state ritenute assorbite o infondate.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Non si applica all'iscrizione ipotecaria, perché riguarda l'espropriazione forzata e l'intimazione successiva al decorso di un anno dalla cartella; non disciplina la formalità ipotecaria.

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'iscrizione ipotecaria è una misura speciale della riscossione, alternativa all'esecuzione forzata, fondata sul ruolo e preceduta dal preavviso previsto dal comma 2-bis.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica del preavviso con termine di trenta giorni è formalità necessaria e presidia il contraddittorio endoprocedimentale; la sua omissione determina nullità dell'iscrizione ipotecaria.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il richiamo è usato per la tesi della contribuente sulla impugnabilità degli atti; la Corte ritiene comunque inammissibile il motivo per carenza di interesse, poiché la ratio della decisione poggia sulla regolare notifica della cartella e sull'inopponibilità dei suoi vizi.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È la norma sulla notifica della cartella, anche via PEC e, in caso di indirizzo non valido o inattivo, mediante deposito presso la Camera di commercio e avviso al destinatario.

  • art. 2719 c.c.

    La copia fotostatica non autenticata ha efficacia probatoria se non è specificamente disconosciuta; il disconoscimento deve essere specifico e non equivoco.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non consentono di trasformare in sede di legittimità la contestazione delle prove in un riesame del merito; la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta alla valutazione probatoria.

  • artt. 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

    Richiamati dalla ricorrente per negare efficacia alle copie informatiche prodotte; la Corte ne ha escluso l'applicazione decisiva per la natura delle doglianze, che erano in realtà sulla prova dei fatti.

  • art. 3 d.P.C.M. 13 novembre 2014

    Invocato sulla validità delle copie/documenti informatici, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto perché la censura mirava alla rivalutazione delle prove.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamata dalla contribuente per la tardiva comunicazione dell'iscrizione; la Corte esclude che tale disciplina incida sui termini della speciale procedura di iscrizione ipotecaria.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    La disciplina generale del procedimento amministrativo è ritenuta applicabile solo in via residuale e non ai termini dell'iscrizione ipotecaria, regolata da norma speciale.

  • art. 384 c.p.c.

    È richiamato per affermare che, verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Cassazione può decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi circoscritto al solo minimo costituzionale: non sono ammissibili doglianze di insufficienza o semplice contraddittorietà, se non nei casi di motivazione del tutto mancante, apparente o incomprensibile e purché il vizio emerga dalla sentenza stessa.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove: se la censura attacca la prova del fatto storico o la credibilità dei documenti, essa esula dal controllo di legittimità.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 costituisce una misura speciale della riscossione, distinta dall'espropriazione forzata; pertanto non si applica l'art. 50 d.P.R. 602/1973, che disciplina solo l'intimazione preliminare all'esecuzione forzata.
  • Per la validità dell'iscrizione ipotecaria rileva il preavviso ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973, con concessione del termine di trenta giorni: è questa la formalità che garantisce il contraddittorio endoprocedimentale e la cui omissione comporta nullità.
  • La disciplina generale del procedimento amministrativo e i termini ivi previsti hanno applicazione solo residuale nei procedimenti tributari quando manchi una disciplina speciale; se la riscossione prevede una regolazione autonoma e compiuta, essa prevale.
  • La copia fotostatica non autenticata può fare prova se non viene specificamente disconosciuta; il disconoscimento deve essere espresso, non equivoco e tempestivo, altrimenti la parte che la contesta resta onerata di superarne l'efficacia probatoria.
  • L'omessa pronuncia su una domanda risarcitoria può restare assorbita quando venga escluso il fatto costitutivo della pretesa principale: se non è accertata l'illegittimità dell'atto impugnato, viene meno il presupposto del danno dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneEspropriazione forzata
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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