Tribunale, Sentenza T-118/23
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 6 November 2024. — House of Prince A/S v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark AROMA KING – Earlier national word mark KING’S – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Enhanced distinctiveness of the earlier mark – No independent distinctive role. — Case T-118/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di House of Prince A/S contro la decisione della Commissione di ricorso EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il segno AROMA KING e il marchio anteriore KING’S. La pronuncia chiarisce che l’elemento comune "king" ha carattere laudatorio e debole, mentre il segno richiesto presenta un insieme unitario distinto per struttura e significato. Confermata anche la valutazione della distintività accresciuta del marchio anteriore, ritenuta però solo normale/medio e non elevata.
Marchio UE AROMA KING: esclusa la probabilità di confusione con il marchio anteriore nazionale KING’S ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; confermato il rinvio alla Divisione opposizione per l’esame dell’articolo 8, paragrafo 5.
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso abbia erroneamente escluso la probabilità di confusione tra il segno figurativo richiesto AROMA KING e il marchio nazionale anteriore KING’S, tenendo conto: della pretesa inclusione quasi integrale del marchio anteriore nel segno richiesto; della presunta maggiore distintività e notorietà del marchio anteriore per effetto dell’uso; del ruolo distintivo autonomo dell’elemento comune "king"; e della valutazione globale della somiglianza tra i segni e dell’interdipendenza con l’identità/somiglianza dei prodotti e servizi.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che non sussiste probabilità di confusione tra AROMA KING e KING’S: l’elemento comune "king" è laudatorio e debolmente distintivo, non domina il segno richiesto, e in AROMA KING è inserito in una combinazione concettuale unitaria con "aroma" e con il dispositivo grafico a corona. La presenza di differenze visive, fonetiche e concettuali rilevanti, unitamente alla debole forza distintiva del comune elemento e al livello di attenzione del pubblico, impedisce di ritenere che il pubblico creda che i prodotti/servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, anche considerando una distintività accresciuta ma solo normale/medio del marchio anteriore per tabacco e prodotti del tabacco. Il concetto di "ruolo distintivo autonomo" non si applica perché il marchio anteriore non è riprodotto integralmente e l’elemento comune non è indipendente, essendo assorbito nella locuzione "king of aroma".
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2017/1001
Marchio UE AROMA KING e marchio anteriore KING’S
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della prima Commissione di ricorso EUIPO in una procedura di opposizione. Il Tribunale esamina la sussistenza della probabilità di confusione tra il segno figurativo richiesto AROMA KING e il marchio nazionale anteriore KING’S, nonché il rilievo della distintività accresciuta del marchio anteriore in Danimarca.
Fatti e procedimento amministrativo
Il richiedente aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo AROMA KING per numerosi prodotti della classe 34 e servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio della classe 35. House of Prince A/S aveva proposto opposizione fondandola su più marchi danesi anteriori KING’S/KINGS/KINGS FAVOURITES, invocando gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.
La Divisione opposizione aveva accolto l’opposizione, ritenendo sussistente la probabilità di confusione. La Commissione di ricorso ha invece annullato tale decisione, escludendo la probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e rinviando la causa alla Divisione opposizione per l’esame del motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 5.
Ricevibilità del ricorso
Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa ai marchi anteriori diversi da KING’S, poiché il ricorso non conteneva censure specifiche sufficientemente chiare e precise su tali altri titoli anteriori, come richiesto dall’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura.
Normativa e criteri applicati
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il Tribunale ribadisce che occorre una valutazione globale della probabilità di confusione, tenendo conto dell’identità o somiglianza dei prodotti/servizi, della somiglianza dei segni e del pubblico di riferimento. La percezione del consumatore medio, che normalmente considera il marchio nel suo insieme, resta decisiva.
La tutela del marchio anteriore dipende anche dalla sua distintività: un marchio debolmente distintivo o fondato su un termine laudatorio riceve una protezione più limitata, salvo che l’uso ne abbia accresciuto la forza distintiva in modo dimostrato.
Pubblico rilevante, prodotti e servizi
La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico generale per i prodotti di classe 34 e i servizi al dettaglio, nonché operatori professionali per i servizi all’ingrosso. Il livello di attenzione varia da medio ad alto, in particolare per i prodotti del tabacco, per i quali si presume una maggiore selettività del consumatore.
Quanto ai prodotti e servizi, il Tribunale non rimette in discussione le conclusioni della Commissione di ricorso secondo cui le merci e i servizi contestati sono identici o simili, in misura variabile, rispetto ai prodotti coperti dal marchio anteriore.
Comparazione dei segni
Elemento comune "king"
Il Tribunale conferma che l’elemento comune "king" è di carattere laudatorio, perché evoca l’idea di un prodotto o servizio "migliore" o di "migliore qualità". Per tale ragione ha una distintività intrinseca bassa e non può, da solo, assumere un ruolo dominante nel segno AROMA KING.
Assenza di dominanza nel segno richiesto
Nel marchio richiesto, "king" non prevale visivamente sugli altri elementi: ha dimensioni solo leggermente superiori a "aroma", è collocato nello stesso font e la corona figurativa occupa uno spazio analogo. Il Tribunale osserva che la combinazione complessiva forma un’unità concettuale percepita come "king of aroma".
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
La Commissione di ricorso aveva attribuito una somiglianza bassa sotto tutti e tre i profili, e il Tribunale condivide tale conclusione.
- Visivamente, i segni differiscono per struttura, lunghezza, elementi grafici e presenza del termine "aroma"; nel marchio anteriore rilevano inoltre l’apostrofo e la lettera finale "s".
- Fonetically, la pronuncia di "aroma" e del finale "s" determina differenze percepibili; il comune elemento "king" non basta ad elevare la similarità.
- Concettualmente, AROMA KING evoca un significato unitario e metaforico, diverso dal genitivo possessivo di KING’S.
Il Tribunale sottolinea che la semplice coincidenza su un elemento debole e laudatorio riduce fortemente il peso comparativo di tale elemento.
Distintività accresciuta del marchio anteriore
Il Tribunale conferma che la notorietà non è un presupposto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e che non può essere anticipatamente valutata come se si trattasse dell’articolo 8, paragrafo 5.
Quanto alla distintività accresciuta, la Commissione di ricorso aveva riconosciuto un uso lungo e intensivo del marchio KING’S in Danimarca, con consolidamento nel mercato delle sigarette e dei prodotti del tabacco, ma aveva correttamente concluso che tale uso elevava la distintività da debole a normale/medio, non a livello alto. Il Tribunale afferma che il riconoscimento del marchio da parte del pubblico non implica automaticamente una distintività elevata, poiché occorre considerare anche la sua debolezza intrinseca originaria.
Nessun ruolo distintivo autonomo dell’elemento comune
Il Tribunale respinge l’invocazione della dottrina del ruolo distintivo autonomo. Per applicarla, il segno comune deve essere sostanzialmente riprodotto in modo identico o quasi identico, avere una distintività almeno normale e restare indipendente all’interno del segno composito.
Nel caso di specie:
- KING’S non è riprodotto integralmente in AROMA KING, poiché mancano l’apostrofo e la "s" finale;
- l’elemento comune non è indipendente, poiché si inserisce nella locuzione unitaria "king of aroma";
- la presenza delle differenze complessive impedisce di considerare il termine "king" come sub-brand o elemento con ruolo autonomo.
Valutazione globale della probabilità di confusione
Nella valutazione globale, il Tribunale distingue tra due gruppi di prodotti/servizi: quelli identici o simili a "cigarettes; tobacco; tobacco products" e quelli identici o simili a "lighters; matches; articles for smokers".
Per il primo gruppo, pur in presenza di una distintività accresciuta normale/medio del marchio anteriore, il basso grado di somiglianza tra i segni e l’attenzione medio-alta del pubblico escludono la probabilità di confusione, anche indiretta.
Per il secondo gruppo, il marchio anteriore resta debolmente distintivo; in tale situazione, la somiglianza tra i segni dovrebbe essere alta per fondare il rischio di confusione, cosa che qui non avviene.
Dispositivo
Il Tribunale respinge il ricorso nel suo complesso e condanna House of Prince A/S alle spese, confermando la decisione della Commissione di ricorso che aveva escluso la probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
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