Cassazione Civile, Ordinanza n. 18138/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia tra due fondi originariamente appartenenti a un unico proprietario e poi separatamente alienati. In primo grado era stata accolta la domanda della società poi divenuta aggiudicataria del fondo ritenuto servente, volta a ottenere l’inopponibilità di un atto ricognitivo di servitù e l’accertamento dell’insussistenza della servitù sul proprio fondo, mentre era stata rigettata la riconvenzionale della società controinteressata diretta a far accertare la servitù per destinazione del padre di famiglia e a ottenere una servitù coattiva di passaggio. In appello, invece, è stata accertata l’esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia. In Cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 1062 c.c., sostenendo che non bastasse la mera esistenza di opere astrattamente idonee al passaggio, ma occorresse la prova che esse fossero state create per asservire stabilmente il fondo servente al fondo dominante; hanno inoltre contestato il valore attribuito dalla Corte territoriale alla presenza di due cancelli e al possesso del telecomando, richiamando anche le risultanze della c.t.u.; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stato considerato che al momento della separazione dei fondi non esisteva alcun cancello lungo il confine e che la denuncia di spossessamento del telecomando indicava l’installazione di un secondo cancello mai esistito prima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte d’appello si era attenuta al corretto principio in tema di apparenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, valorizzando una situazione oggettiva di fatto, costituita dalla doppia apertura e dalla corrispondenza dei cancelli, idonea a rivelare in modo inequivoco l’asservimento del fondo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che non vi era alcuna anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. e che la questione della conformazione dei luoghi era stata esaminata, mentre le doglianze si risolvevano in una critica all’apprezzamento di merito e agli elementi istruttori. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1062 c.c.
Per la servitù per destinazione del padre di famiglia è richiesto un apparente stato dei luoghi costituito da segni visibili e permanenti, oggettivamente idonei a rivelare l’asservimento del fondo servente; non basta un percorso astrattamente utile al passaggio, occorrendo un quid pluris che manifesti in modo inequivoco la destinazione all’esercizio della servitù.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla disciplina della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per dedurre la nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione, ma la Corte esclude l’anomalia motivazionale rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile il mero dissenso sulla valutazione degli elementi istruttori già esaminati.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Le censure che richiamano atti o consulenze tecniche devono indicarne con precisione il contenuto; in difetto il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
art. 97, comma 1, c.p.c.
Le ricorrenti, avendo interesse comune, sono condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone, al momento della separazione dei fondi, uno stato dei luoghi oggettivamente apparente e inequivoco, costituito da opere o segni permanenti idonei a rivelare l’asservimento del fondo servente al fondo dominante.
- Non è sufficiente la mera esistenza di un tracciato o di un accesso astrattamente utile: occorre che la conformazione materiale dei luoghi manifesti in modo univoco la funzione servente e il collegamento stabile tra i due fondi.
- L’accertamento dell’apparenza della servitù è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione логicamente e giuridicamente corretta.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non integra il vizio la mera contestazione della valutazione delle prove o degli elementi istruttori già considerati dal giudice.
- Le doglianze che si fondano su atti processuali o consulenze tecniche devono riportarne con precisione il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
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