Sentenza n. 421/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 14.6.2023, n. 571, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 14 giugno 2023, n. 571, relativa al riconoscimento della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 571 del 14 giugno 2023, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente, titolare di contratti a tempo determinato, a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’erogazione complessiva di € 3.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per l’eventuale eccedenza rispetto al tasso legale. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento né fornito la prova dell’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che il Ministero non aveva assolto all’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito su di essa della somma di € 3.000,00, oltre ai relativi accessori. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione contesta o comunque non dimostra l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo, grava su di essa l’onere di provare l’avvenuta esecuzione.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che intenda sottrarsi alle misure esecutive deve dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo giudiziale; la mera costituzione in giudizio, senza contestazioni o prova dell’esecuzione, non è sufficiente.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il compimento di atti giuridici e materiali puntualmente individuati e fissare un termine per l’adempimento, anche nominando un commissario ad acta per il successivo esercizio sostitutivo del potere in caso di persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta è legittima quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato e costituisce una misura sostitutiva condizionata all’inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
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