Cassazione Penale, Ordinanza n. 25285/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché formulato con un motivo non specifico e privo di critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In sede di giudizio abbreviato, la Corte di appello aveva confermato la decisione del Tribunale di Roma che: a) aveva dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., l'imputato per una cessione di stupefacente punita dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; b) aveva assolto lo stesso imputato dal reato di resistenza a pubblico ufficiale per insussistenza del fatto ex art. 337 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo di violazione di legge, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto pronunciare assoluzione piena perché il fatto non sussiste, anziché limitarsi alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo generico e non specifico, perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti valorizzato la cessione della dose allo scambio osservato dall'agente operante, ritenendo non decisivo il mancato rinvenimento della somma di 20 euro indicata come prezzo; il ricorso, invece, reiterava la tesi del consumo di gruppo senza confutare tale ragionamento.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata per la cessione di una dose di stupefacente, in relazione alla quale era stata dichiarata la particolare tenuità del fatto.
art. 337 c.p.
Norma richiamata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, dal quale l'imputato era stato assolto per insussistenza del fatto.
art. 131-bis c.p.
Disciplina della particolare tenuità del fatto, applicata dai giudici di merito al reato di stupefacenti.
art. 581 c.p.p.
Richiamato quale norma che impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di impugnazione.
art. 591 c.p.p.
Richiamato quale norma che sanziona con l'inammissibilità l'impugnazione con motivi non specifici.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non contiene una critica argomentata e specifica alla motivazione della decisione impugnata, ma si risolve in deduzioni generiche o assertive.
- La specificità del motivo di impugnazione richiede il confronto puntuale con le rationes decidendi della sentenza gravata, mediante l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
- Non è sufficiente riproporre in cassazione una tesi difensiva già disattesa nei gradi di merito senza confutare le concrete argomentazioni poste dal giudice a fondamento della decisione.
- In tema di valutazione del fatto di cessione di stupefacente, l'osservazione diretta dello scambio da parte dell'agente operante può costituire elemento decisivo, e il mancato rinvenimento del prezzo indicato non esclude di per sé la sussistenza del fatto contestato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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