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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29797/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando di fatto la condanna già pronunciata in appello per i reati contestati. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva condannato due imputati per i reati di lesioni personali, minaccia e evasione. I ricorsi per cassazione censuravano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove e in particolare delle prove dichiarative, oltre alla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi inammissibili perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito, diretti a ottenere una nuova e non consentita valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, nonché generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • artt. 582 c.p., 612 c.p. e 385 c.p.

    Le norme sono richiamate solo come base della condanna già pronunciata nei giudizi di merito per lesioni personali, minaccia ed evasione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti alla motivazione della decisione impugnata; la loro genericità comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere gravato della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioniMinacceEvasioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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