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Ordinanza

Ordinanza n. 1266/2026 - Napoli, Sezione 9

avverso e per l’annullamento, previa sospensione o adozione di altra idonea misura cautelare: a) del bando di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 30 (trenta) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista – Area Professionale della Salute e dei Funzionari – Professioni Sanitarie della Riabilitazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “Concorsi ed esami” n. 16 del 27.02.2026, nella parte in cui l’ASL Napoli 3 Sud non ha previsto una riserva dei posti in favore del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, lett. B) della L. n. 234/2021 e inserito nell’elenco risultante nell’avviso ricognitivo di cui alla deliberazione n. 863 del 20.07.2023 dell’ASL Napoli 3 Sud; b) della deliberazione n. 35 del 14.01.2026 dell’ASL Napoli 3 Sud con cui è stato indetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 30 (trenta) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista – Area Professionale della Salute e dei Funzionari – Professioni Sanitarie della Riabilitazione”, nella parte in cui l’ASL Napoli 3 Sud non ha previsto una riserva dei posti in favore del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, lett. B) della L. n. 234/2021 e inserito nell’elenco risultante nell’avviso ricognitivo di cui alla deliberazione n. 863 del 20.07.2023 dell’ASL Napoli 3 Sud; c) della nota di riscontro prot. n. 78539 del 24.03.2026 del Direttore U.O.C. Risorse Umane dell’ASL Napoli 3 Sud e della decretazione del Direttore Generale, resa a margine della nota prot. n. 5908 del 9.01.2026; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202602491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando e deliberazione di indizione di un concorso per 30 posti di fisioterapista, nella parte in cui non prevedono una riserva di posti in favore del personale in possesso dei requisiti dell'art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021 e inserito nell'elenco formato dall'ASL

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando del concorso pubblico per titoli ed esami destinato alla copertura di 30 posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario-fisioterapista, la deliberazione di indizione, la nota di riscontro dell'ASL e la relativa decretazione, lamentando l'omessa previsione di una riserva di posti in favore del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021 e inserito nell'elenco risultante dall'avviso ricognitivo approvato dall'ASL con deliberazione n. 863/2023. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati o di adozione di altra misura idonea. Il testo non specifica ulteriori articolazioni dei motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario, ha ritenuto insussistente il necessario fumus boni iuris. Secondo il Collegio, la riserva che l'ASL avrebbe previsto per il personale inserito nell'elenco della ricognizione del 2023 è già stata garantita mediante la procedura selettiva indetta con deliberazione n. 852 del 3 giugno 2024, adottata nell'esercizio del potere previsto dall'art. 1, comma 268, lett. b), ultimo periodo, l. 234/2021. Ne consegue che, per le assunzioni successive, trova applicazione il principio generale dell'accesso mediante concorso sancito dall'art. 97, comma 4, Cost. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere all'ASL le spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021

    La disposizione ha costituito la base normativa del potere esercitato dall'ASL per garantire la riserva mediante una precedente procedura selettiva.

  • art. 97, comma 4, Cost.

    Per le assunzioni successive alla procedura con cui la riserva è stata garantita trova applicazione il principio generale secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione abbia già garantito, mediante una precedente procedura selettiva adottata sulla base di una specifica disposizione legislativa, la riserva di posti in favore di una categoria di personale, tale riserva non deve essere necessariamente reiterata nelle successive procedure di assunzione, per le quali trova applicazione il principio generale dell'accesso mediante concorso previsto dall'art. 97, comma 4, Cost.
  • In sede cautelare, l'assenza del fumus boni iuris, accertata con esame sommario della fondatezza della pretesa di reiterazione di una riserva di posti già assicurata in una precedente procedura selettiva, giustifica il rigetto della domanda di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

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