Sentenza del 26/01/2015 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Varese
Accise - Impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro - Aliquota ridotta - Applicabilità - Sussiste - Svolgimento di altre attività di natura non di completamento dell'attività sportiva, anche di fitness terapeutico - Applicabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'aliquota ridotta prevista dalla legge finanziaria n. 488/2000 per il gas naturale impiegato da impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro. Il contribuente svolgeva, oltre all'attività sportiva dilettantistica, anche fitness terapeutico, sauna e idromassaggio. Tali attività sono state ritenute autonome e non meramente accessorie o complementari rispetto all'attività sportiva agevolata.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. L'agevolazione può applicarsi agli impianti sportivi dilettantistici privi di finalità lucrativa solo quando l'impianto è destinato esclusivamente all'attività sportiva tutelata dalla norma. Lo svolgimento di attività ulteriori, come fitness terapeutico, sauna e idromassaggio, esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta quando tali attività possono essere esercitate separatamente e indipendentemente dall'attività sportiva dilettantistica.
Norme richiamate
Legge finanziaria n. 488/2000
Aliquota ridotta per il gas naturale destinato a impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro.
La norma introduce un regime agevolato rivolto agli impianti sportivi dilettantistici senza fine di lucro, ma subordinato al requisito dell'utilizzo esclusivo per l'attività sportiva agevolata. Il beneficio non si estende ad attività autonome, anche se svolte nello stesso impianto o connesse genericamente al benessere fisico.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali fondate sull'utilizzo esclusivo di un bene o di un impianto devono essere interpretate restrittivamente.
- La presenza di attività ulteriori non esclude automaticamente il beneficio solo se tali attività sono realmente accessorie o costituiscono un completamento necessario dell'attività agevolata; se invece sono autonome e separabili, possono far perdere l'agevolazione.
- La gestione senza scopo di lucro e la natura dilettantistica dell'attività non sono sufficienti da sole: occorre verificare concretamente tutte le attività svolte nell'impianto.
- Per applicare un'aliquota ridotta è opportuno dimostrare che i consumi agevolati siano destinati esclusivamente alle attività comprese nella norma, eventualmente separando strutturalmente o contabilmente i consumi relativi ad attività non agevolate.
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