Cassazione Penale, Sentenza n. 26636/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame (23/10/2024) che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. (12/09/2024) per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, quale partecipazione e gestione di piazze di spaccio riconducibili al sodalizio Gallo-Angelino operante a Caivano (parco Verde) tra settembre 2019 e agosto 2020. Motivi principali: (i) motivo comune per tutti e tre i ricorrenti: incompatibilità del giudice del riesame e illegittima autorizzazione di proroghe d'intercettazione; (ii) Mostacciuolo: mancata attualità delle esigenze cautelari dato il decorso di quattro anni e la sua stabile attività lavorativa; (iii) Broegg: vizio di motivazione perché gli sarebbe stata attribuita partecipazione al clan Gallo-Angelino nonostante condanna irrevocabile per partecipazione al clan antagonista Sautto-Ciccarelli (mancanza del dolo di affiliatio/affectio societatis); (iv) Tanzillo: copia-incolla di parti dell'informativa senza autonoma valutazione del G.I.P. (nullità dell'ordinanza), e mancanza dell'attualità delle esigenze cautelari essendosi trasferito in Lombardia e svolgendo attività lavorativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Sul primo motivo (incompatibilità del giudice) ha ritenuto che l'eventuale rimedio fosse la ricusazione tempestiva e che questa non era stata proposta nel termine/occasione utile, per cui il vizio è precluso. Sulla mancata attualità delle esigenze cautelari la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il tempo trascorso è solo un elemento nella valutazione della prognosi di pericolosità per reati associativi in materia di stupefacenti; il Tribunale del riesame ha valutato il ruolo rilevante dei singoli (ruoli di vertice/di primaria importanza, disponibilità ad utilizzare armi, persistenza di propositi associativi anche dopo perquisizioni) e ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari. Le censure di Broegg relative alla scarsa riconducibilità al nuovo sodalizio sono state ritenute questioni fattuali e meramente rivalutative: la pregressa condanna e i comportamenti successivi sono stati ritenuti indice di piena inserzione nel circuito criminale e disponibilità a inserirsi in nuovi sodalizi. Le censure di Tanzillo sulla presunta mancanza di autonoma valutazione del G.I.P. sono state giudicate generiche; il giudice di merito aveva invece ricostruito e valutato autonomamente gli elementi indiziari. Anche l'indicazione di domicilio in Lombardia non ha rimosso il giudizio di pericolosità, essendovi accertati rapporti illeciti con soggetti in quella regione. Conseguenze procedurali: ricorsi inammissibili, condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e ordine di versamento di una somma a titolo di contributo (la sentenza richiama la Corte costituzionale n.186/2000 per escludere la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità).
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti: la misura cautelare è stata applicata per il ruolo dei ricorrenti nella gestione di piazze di spaccio nell'ambito di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Richiamato per la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari: il tempo trascorso non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari per reati associativi di droga; è necessaria una valutazione complessiva della pericolosità e della professionalità criminale
Norma sui costi processuali: condanna dei ricorrenti a sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità dei ricorsi
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione all'onere di versamento della somma: la Corte di legittimità ha ritenuto che, pur imponendo il versamento di una somma, non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano agito in colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice va eccepita tempestivamente mediante istanza di ricusazione: la mancata proposizione nel termine o nell'occasione utile rende la censura preclusa in sede successiva.
- In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti il mero decorso del tempo non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari: occorre valutare la professionalità criminale, il ruolo ricoperto, la continuità dei rapporti illeciti e il rischio di reiterazione.
- Precedenti condanne e comprovata esperienza in traffici illeciti costituiscono indici rilevanti di pericolosità e possono giustificare misure cautelari anche se l'adesione a un diverso gruppo è contestata come fatto posteriore.
- La presenza di passaggi 'copia-incolla' tra atti investigativi e ordinanze non invalida automaticamente la decisione cautelare, purché il giudice di merito dimostri di avere svolto una autonoma e specifica valutazione degli elementi indiziari.
- Il trasferimento della residenza o l'esercizio di attività lavorativa fuori dalla regione non determinano automaticamente l'inefficacia delle esigenze cautelari se permangono rapporti o canali d'illecito collegati al luogo di operatività originario.
- Per contrastare misure cautelari fondate su un quadro indiziario solido è necessario proporre argomentazioni concrete e prove specifiche che incidano sulla valutazione della pericolosità e dell'attualità delle esigenze cautelari.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'onere delle spese processuali e il versamento di somme ordinarie; tuttavia, la Corte può escludere la colpa grave se non emergono elementi di mala fede nella proposizione del ricorso.
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