Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26636/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame (23/10/2024) che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. (12/09/2024) per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, quale partecipazione e gestione di piazze di spaccio riconducibili al sodalizio Gallo-Angelino operante a Caivano (parco Verde) tra settembre 2019 e agosto 2020. Motivi principali: (i) motivo comune per tutti e tre i ricorrenti: incompatibilità del giudice del riesame e illegittima autorizzazione di proroghe d'intercettazione; (ii) Mostacciuolo: mancata attualità delle esigenze cautelari dato il decorso di quattro anni e la sua stabile attività lavorativa; (iii) Broegg: vizio di motivazione perché gli sarebbe stata attribuita partecipazione al clan Gallo-Angelino nonostante condanna irrevocabile per partecipazione al clan antagonista Sautto-Ciccarelli (mancanza del dolo di affiliatio/affectio societatis); (iv) Tanzillo: copia-incolla di parti dell'informativa senza autonoma valutazione del G.I.P. (nullità dell'ordinanza), e mancanza dell'attualità delle esigenze cautelari essendosi trasferito in Lombardia e svolgendo attività lavorativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Sul primo motivo (incompatibilità del giudice) ha ritenuto che l'eventuale rimedio fosse la ricusazione tempestiva e che questa non era stata proposta nel termine/occasione utile, per cui il vizio è precluso. Sulla mancata attualità delle esigenze cautelari la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il tempo trascorso è solo un elemento nella valutazione della prognosi di pericolosità per reati associativi in materia di stupefacenti; il Tribunale del riesame ha valutato il ruolo rilevante dei singoli (ruoli di vertice/di primaria importanza, disponibilità ad utilizzare armi, persistenza di propositi associativi anche dopo perquisizioni) e ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari. Le censure di Broegg relative alla scarsa riconducibilità al nuovo sodalizio sono state ritenute questioni fattuali e meramente rivalutative: la pregressa condanna e i comportamenti successivi sono stati ritenuti indice di piena inserzione nel circuito criminale e disponibilità a inserirsi in nuovi sodalizi. Le censure di Tanzillo sulla presunta mancanza di autonoma valutazione del G.I.P. sono state giudicate generiche; il giudice di merito aveva invece ricostruito e valutato autonomamente gli elementi indiziari. Anche l'indicazione di domicilio in Lombardia non ha rimosso il giudizio di pericolosità, essendovi accertati rapporti illeciti con soggetti in quella regione. Conseguenze procedurali: ricorsi inammissibili, condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e ordine di versamento di una somma a titolo di contributo (la sentenza richiama la Corte costituzionale n.186/2000 per escludere la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990

    art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti: la misura cautelare è stata applicata per il ruolo dei ricorrenti nella gestione di piazze di spaccio nell'ambito di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari: il tempo trascorso non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari per reati associativi di droga; è necessaria una valutazione complessiva della pericolosità e della professionalità criminale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sui costi processuali: condanna dei ricorrenti a sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità dei ricorsi

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Corte cost., sent. 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'onere di versamento della somma: la Corte di legittimità ha ritenuto che, pur imponendo il versamento di una somma, non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano agito in colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • L'incompatibilità del giudice va eccepita tempestivamente mediante istanza di ricusazione: la mancata proposizione nel termine o nell'occasione utile rende la censura preclusa in sede successiva.
  • In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti il mero decorso del tempo non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari: occorre valutare la professionalità criminale, il ruolo ricoperto, la continuità dei rapporti illeciti e il rischio di reiterazione.
  • Precedenti condanne e comprovata esperienza in traffici illeciti costituiscono indici rilevanti di pericolosità e possono giustificare misure cautelari anche se l'adesione a un diverso gruppo è contestata come fatto posteriore.
  • La presenza di passaggi 'copia-incolla' tra atti investigativi e ordinanze non invalida automaticamente la decisione cautelare, purché il giudice di merito dimostri di avere svolto una autonoma e specifica valutazione degli elementi indiziari.
  • Il trasferimento della residenza o l'esercizio di attività lavorativa fuori dalla regione non determinano automaticamente l'inefficacia delle esigenze cautelari se permangono rapporti o canali d'illecito collegati al luogo di operatività originario.
  • Per contrastare misure cautelari fondate su un quadro indiziario solido è necessario proporre argomentazioni concrete e prove specifiche che incidano sulla valutazione della pericolosità e dell'attualità delle esigenze cautelari.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'onere delle spese processuali e il versamento di somme ordinarie; tuttavia, la Corte può escludere la colpa grave se non emergono elementi di mala fede nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.