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Legge

L.R. Toscana 52/2025

Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 52/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla disciplina toscana delle cave e sul servizio idrico integrato, con regole specifiche per il distretto apuo-versiliese. Introduce nuovi obblighi di lavorazione locale e tracciabilità, adegua contributi e canoni, prevede una quota vincolata alla riduzione tariffaria dell’acqua e regola l’uso del materiale detritico per opere pubbliche fino al 31 dicembre 2027. Alcune disposizioni producono effetti solo dal 1° gennaio 2035.

Disposizioni su cave e servizio idrico integrato nel distretto apuo-versiliese; modifiche alle l.r. 35/2015 e 69/2011

Disposizioni in materia di cave e servizio idrico integrato in Toscana

La legge regionale Toscana 21 agosto 2025, n. 52 aggiorna la disciplina delle cave contenuta nella l.r. 35/2015 e introduce una misura tariffaria nel servizio idrico integrato disciplinato dalla l.r. 69/2011. Il fulcro dell’intervento riguarda il distretto apuo-versiliese, con regole specifiche su autorizzazioni, concessioni, contributi di estrazione, tutela ambientale e riduzione della tariffa idrica.

Oggetto dell’autorizzazione, contenuti progettuali e tutela ambientale

L’autorizzazione all’attività estrattiva deve ora richiamare espressamente anche gli interventi di tutela. Nei suoi contenuti devono essere evidenziate, in particolare, le prescrizioni a tutela delle matrici ambientali, oltre alle altre prescrizioni per l’esercizio dell’attività. La legge rafforza quindi il collegamento tra titolo abilitativo, tutela ambientale e condizioni operative dell’escavazione.

Sospensione e decadenza delle autorizzazioni

Tra le cause di sospensione/decadenza viene esteso il rilievo degli inadempimenti relativi agli interventi di tutela ambientale. Per i siti estrattivi del distretto apuo-versiliese in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, costituisce inoltre causa specifica di decadenza l’inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo ai sensi dell’articolo 35 bis 1, comma 2.

Contributo di estrazione e destinazione di una quota al servizio idrico

La disciplina del contributo di estrazione prevede che una quota sia versata, nei comuni interessati, anche al gestore del servizio idrico integrato operante nei comuni del distretto apuo-versiliese. In tale distretto, l’1,90% della quota di cui al comma 2, lettera a), è vincolato alla riduzione tariffaria per sostenere i costi operativi di potabilizzazione ed è versato al gestore come contributo in conto esercizio. Inoltre, il contributo non può essere inferiore all’importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali interessati.

Procedimento per la concessione e requisiti per il rilascio

Il rilascio della concessione è subordinato all’approvazione del progetto definitivo e alla stipula di una convenzione. La convenzione deve assicurare l’impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, con tracciabilità idonea a garantirne l’effettività, e può prevedere anche un progetto di interesse generale per il territorio, capace di produrre effetti positivi su occupazione, ambiente e infrastrutture. Se il progetto non è approvato o non si stipula la convenzione, la concessione non può essere rilasciata.

Siti estrattivi con beni del patrimonio indisponibile del comune e altri beni

Per i siti in cui coesistono beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni, la legge chiarisce che, quando il bene comunale non è prevalente, si applicano le disposizioni dell’autorizzazione di cui all’articolo 35 bis 1. In tali casi, l’obbligo di lavorare almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale si calcola sul sito estrattivo unitario. La stessa regola vale, in via di coordinamento, per l’impegno previsto dalla convenzione concessoria.

Autorizzazione nei siti senza beni del patrimonio indisponibile comunale

Per i siti estrattivi privi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, il progetto definitivo deve contenere anche un piano di utilizzo dei materiali che attesti l’impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio complessivamente estratto. L’autorizzazione deve includere prescrizioni specifiche per assicurare il rispetto di tale impegno.

Canoni e contributi: aggiornamento degli importi

La legge aggiorna alcuni valori del contributo di estrazione e del canone concessorio previsti dall’articolo 36 della l.r. 35/2015, con aumento degli importi indicati nei commi interessati. Si tratta di un adeguamento quantitativo dei valori economici applicabili alla disciplina regionale delle cave.

Decadenza della concessione per inadempimenti reiterati

Tra le cause di decadenza della concessione viene introdotto il reiterato inadempimento, nell’arco di un biennio, delle prescrizioni a tutela delle matrici ambientali richiamate dall’articolo 18, comma 2, lettera c). La tutela ambientale assume così rilievo non solo in sede autorizzativa ma anche come presupposto di mantenimento della concessione.

Disciplina delle autorizzazioni e concessioni già esistenti

Per le ipotesi già disciplinate dall’articolo 35 bis, l’obbligo di lavorazione nel sistema produttivo locale si calcola sul sito estrattivo unitario in cui siano presenti beni comunali e altri beni. Tuttavia, questa regola non si applica alle convenzioni sottoscritte prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, che restano quindi disciplinate dal regime originario.

Utilizzo del materiale detritico per opere pubbliche

Fino al 31 dicembre 2027, le quantità sostenibili individuate dai piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane possono essere computate senza considerare il materiale detritico depositato nei siti estrattivi, quando tale materiale sia impiegato per opere pubbliche o di pubblica utilità. La deroga riguarda solo il materiale già depositato alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 47 del 21 luglio 2020 oppure quello la cui rimozione sia prevista da progetti di coltivazione successivi all’approvazione del piano attuativo comunale e coerenti con esso. Il comune definisce modalità operative e documentazione necessaria.

Inadempimento dei comuni e coinvolgimento del gestore idrico

La disciplina sugli inadempimenti comunali viene coordinata con il nuovo ruolo del gestore del servizio idrico integrato nei comuni del distretto apuo-versiliese, richiamato insieme all’Ente Parco tra i soggetti destinatari di specifici adempimenti o comunicazioni previsti dalla l.r. 35/2015.

Riduzione della componente tariffaria del servizio idrico integrato

Nella l.r. 69/2011 è inserita una norma specifica per il distretto apuo-versiliese: la tariffa del servizio idrico integrato deve essere adeguata per consentire la riduzione della componente tariffaria connessa ai maggiori oneri di potabilizzazione sostenuti dal gestore. Il comune versa al gestore, in conto esercizio, la percentuale di contributo prevista dagli articoli 27 e 36 della l.r. 35/2015. L’Autorità idrica toscana comunica l’adeguamento tariffario ad ARERA in occasione di ogni revisione tariffaria prevista dalla normativa vigente.

Disposizioni transitorie per il PRC e nuove aree estrattive

In fase di prima applicazione del Piano regionale cave, se nel comprensorio la somma delle volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate supera gli obiettivi di produzione sostenibile, i comuni possono adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e individuare nuove aree a destinazione estrattiva all’interno dei giacimenti previsti. Nelle nuove aree sono ammesse solo varianti relative ad autorizzazioni rilasciate prima della pubblicazione dell’avviso di approvazione del PRC sul BURT, nei limiti delle volumetrie residue originarie e mantenendo ferma la scadenza dell’autorizzazione iniziale.

Decorrenza differita di alcune disposizioni

Le nuove cause di decadenza per i siti del distretto apuo-versiliese privi di beni comunali, la quota di contributo vincolata alla riduzione tariffaria e la disciplina dell’autorizzazione per i siti senza beni del patrimonio indisponibile comunale si applicano solo dal 1° gennaio 2035. Fino a tale data, tali previsioni restano inefficaci.

Neutralità finanziaria

La legge dichiara che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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