L.R. Toscana 49/2025
Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina forestale toscana: piani forestali territoriali, formazione obbligatoria degli operatori dal 1° gennaio 2028, gestione attiva del bosco, tagli e trasformazioni, boschi vetusti e prevenzione incendi. Ridefinisce inoltre le competenze per le autorizzazioni sul vincolo idrogeologico nei parchi, nelle riserve regionali e nelle Alpi Apuane.
Gestione forestale e vincolo idrogeologico in Toscana, con modifiche alle leggi forestale, aree protette e Parco Alpi Apuane
Gestione multifunzionale del bosco, pianificazione forestale e formazione degli operatori
La legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 interviene sulla disciplina forestale toscana per rafforzare la gestione attiva, sostenibile e multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali. Le modifiche incidono soprattutto sulla l.r. 39/2000, introducendo nuovi strumenti di pianificazione, obblighi formativi e regole più puntuali su tagli, trasformazioni e tutela ambientale.
Piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT)
La Regione individua le disposizioni per la redazione dei PFIT, richiamati come strumenti di pianificazione finalizzati a individuare, mantenere e valorizzare le risorse silvo-pastorali e a coordinare le attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva. I PFIT:
- sono redatti in conformità al d.lgs. 34/2018 e al decreto ministeriale 28 ottobre 2021 sui criteri minimi nazionali;
- sono promossi su iniziativa regionale e in coerenza con il PFR;
- sono approvati dalla Giunta regionale;
- devono essere aggiornati almeno ogni quindici anni.
Formazione professionale obbligatoria degli operatori forestali
La Regione promuove formazione e aggiornamento professionale degli operatori forestali, anche in funzione della tutela dell’ambiente, della salvaguardia del territorio, della sicurezza sul lavoro, dell’attuazione delle misure di incentivazione della selvicoltura e del sostegno all’occupazione. Per le attività di cui al titolo V, capo I, gli operatori devono possedere competenze adeguate attestate da un corso obbligatorio con esame finale.
La disciplina prevede inoltre che:
- l’obbligo della formazione obbligatoria decorre dal 1° gennaio 2028;
- la realizzazione degli interventi formativi è regolata dalla l.r. 32/2002;
- entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 49/2025 la Giunta approva gli indirizzi per la formazione obbligatoria e per il riconoscimento dei crediti e dei titoli già conseguiti prima della nuova deliberazione.
Gestione attiva del bosco e patrimonio agricolo-forestale regionale
Tra le forme di gestione attiva viene espressamente ricompresa la promozione della foresta modello, costituita da un partenariato pubblico e/o privato nel rispetto degli standard della Rete Internazionale delle Foreste Modello (IMFN).
Quanto al patrimonio agricolo-forestale regionale, i proventi delle alienazioni devono essere interamente reinvestiti sul patrimonio stesso. La ripartizione dei proventi avviene tra:
- l’ente competente nel cui territorio si trovano i beni alienati, per interventi di miglioramento ambientale e strutturale;
- la Regione Toscana, per ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, su indicazione di Terre regionali toscane.
Le percentuali di ripartizione sono definite dagli atti di programmazione.
Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale
Il piano di gestione del patrimonio agricolo-forestale è adottato dall’ente gestore solo dopo l’acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso richiesti in relazione ai vincoli presenti sul complesso agroforestale. Il piano è poi trasmesso a Terre regionali toscane.
Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi della l.r. 80/2012 ed esprime un parere vincolante prima dell’approvazione da parte della Giunta regionale.
In via transitoria e per gli interventi straordinari ed eccezionali non previsti dal piano di gestione, i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, previo parere vincolante di Terre regionali toscane e ferma restando la necessità delle autorizzazioni di legge.
Trasformazione dei boschi, rimboschimento compensativo e recupero di paesaggi agrari storici
La disciplina sulla trasformazione dei boschi viene rivista eliminando una specifica previsione abrogata e precisando il perimetro delle trasformazioni autorizzabili.
Sono soggette ad autorizzazione:
- la trasformazione dei boschi nei casi diversi da quelli previsti dal comma 5, lettera a);
- la trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione, quando il recupero avviene a fini produttivi per l’esercizio di attività agro-silvo-pastorale e non comporta alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie o altre opere civili, nel rispetto dei criteri del regolamento forestale.
Sul rimboschimento compensativo, la legge esclude l’applicazione delle relative disposizioni:
- alle trasformazioni di cui all’articolo 42, comma 4, lettera a bis);
- alle trasformazioni delle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4.
Tagli boschivi, autoconsumo e tracciabilità delle imprese
Per i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione vengono fissati limiti più stringenti:
- la superficie non può superare 3.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno;
- il taglio deve essere finalizzato esclusivamente all’autoconsumo;
- è vietata la commercializzazione del materiale;
- devono essere rispettate le norme tecniche del regolamento forestale.
Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, il titolare dell’istanza deve comunicare all’ente competente l’impresa incaricata dei lavori.
Per i tagli boschivi di superficie superiore a 3.000 metri quadrati e per i relativi esboschi, le imprese devono garantire la riconoscibilità del personale mediante tesserino di identificazione; nel tesserino deve risultare anche la formazione obbligatoria svolta dall’operatore forestale.
Boschi vetusti
Viene introdotta la categoria dei boschi vetusti, definiti come superfici boscate costituite da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, caratterizzate da biodiversità conseguente all’assenza di disturbi per almeno sessanta anni e dalla presenza di stadi seriali connessi a rigenerazione e senescenza spontanee.
Le procedure di riconoscimento dello status di bosco vetusto saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma, nel rispetto delle linee guida nazionali.
Prodotti secondari del bosco
La raccolta dei funghi epigei e ipogei viene ricondotta alla disciplina specifica contenuta nella l.r. 16/1999 e nella l.r. 36/2023 sul tartufo e sulla valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.
Prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
La disciplina AIB viene riorganizzata in modo più strutturato. La Regione approva:
- un piano operativo antincendi boschivi pluriennale per la previsione, prevenzione e lotta attiva;
- programmi operativi territoriali annuali AIB, articolati su base provinciale, per la sola lotta attiva.
La Regione svolge funzioni di pianificazione, coordinamento e realizzazione di interventi e servizi regionali, telecontrollo e telecomunicazioni, supporto aereo, rilevamento dati e statistica, divulgazione, addestramento del personale e pubblicazione degli aggiornamenti sui soprassuoli percorsi dal fuoco nell’annualità precedente.
I comuni devono diffondere le informazioni sui periodi a rischio e sui livelli di pericolo AIB nel proprio territorio e possono contribuire alla direzione delle operazioni AIB e ai COP AIB.
La pianificazione AIB comprende:
- piano operativo AIB approvato dalla Giunta;
- programmi operativi territoriali annuali AIB approvati dalla struttura competente;
- piani specifici di prevenzione AIB.
Il piano operativo definisce, tra l’altro, indici di pericolosità e rischio, classe di rischio incendi dei comuni, interventi di prevenzione e di lotta attiva, uso del fuoco prescritto, criteri per il ripristino delle aree percorse dal fuoco, tecnologie di monitoraggio, competenze di coordinamento, impiego del volontariato, attività informative, addestramento, criteri di finanziamento e ogni altra indicazione necessaria.
La classe di rischio incendi boschivi dei comuni, per boschi e aree assimilate, è quella indicata nel piano operativo AIB dalla data di entrata in vigore della legge.
La lotta attiva include ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allertamento, spegnimento e bonifica con mezzi manuali, controfuoco e mezzi da terra e aerei. Vengono inoltre aggiornate le regole su referente AIB territoriale, responsabile del COP AIB, attività del Terzo settore, telecontrollo e terminologia istituzionale.
Catasto e banca dati delle aree percorse dal fuoco, prevenzione e sanzioni
Il catasto e la banca dati delle aree percorse dal fuoco vengono aggiornati sostituendo il riferimento al Corpo forestale dello Stato con quello al CUFAA. Il termine per l’aggiornamento annuale del catasto è spostato dal 31 maggio al 30 giugno.
Nelle disposizioni preventive si estende il riferimento alle “azioni” anche alle “omissioni” e si introduce, tra le sanzioni accessorie, il divieto per tre anni di raccolta dei prodotti del sottobosco. I proventi delle sanzioni sono destinati alla realizzazione degli interventi programmati in materia forestale, salvo quelli relativi ad interventi di competenza comunale ex articolo 42, comma 5.
Autorizzazioni nei parchi, nelle riserve regionali e nel Parco delle Alpi Apuane
La legge rialloca le competenze in materia di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, sottraendole alla Regione nelle aree naturali protette e affidandole agli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della l.r. 39/2000, con acquisizione del necessario nulla osta dell’ente parco o della riserva.
In particolare:
- nei parchi regionali e provinciali le autorizzazioni sono rilasciate dagli enti competenti previa acquisizione del nulla osta del parco;
- nelle riserve naturali regionali le autorizzazioni sono rilasciate dagli enti competenti previa acquisizione del nulla osta previsto dalla disciplina della riserva;
- nel Parco regionale delle Alpi Apuane le autorizzazioni sono rilasciate dagli enti competenti anche per le attività di cava in area contigua.
Regime transitorio e neutralità finanziaria
Per i procedimenti di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico già in corso alla data di entrata in vigore della legge, nelle aree comprese nei parchi regionali e nelle riserve naturali regionali, la conclusione resta affidata ai soggetti competenti al momento della presentazione della domanda.
La legge dichiara infine la neutralità finanziaria, precisando che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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