L.R. Toscana 50/2025
Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 30/2015 su riserve naturali, parchi e siti Natura 2000: amplia i divieti e le verifiche di coerenza, riforma sanzioni e sospensione/ripristino, include anche le attività nella valutazione di incidenza, disciplina gli oneri istruttori e prevede l’applicazione delle nuove regole solo alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore.
Modifiche alle sanzioni, alla valutazione di incidenza e agli oneri istruttori nelle aree protette e nei siti Natura 2000 toscani
Modifiche alla disciplina delle aree protette regionali e dei siti Natura 2000
La legge regionale Toscana 20 agosto 2025, n. 50 interviene in modo puntuale sulla l.r. 30/2015, riorganizzando la disciplina delle riserve naturali regionali, della valutazione di incidenza, delle sanzioni e degli oneri istruttori. Le modifiche operano esclusivamente nell’ambito del territorio della Regione Toscana.
Riserve naturali regionali: divieti e regole di gestione
La disciplina delle riserve naturali regionali viene resa più precisa quanto alle trasformazioni del territorio consentite. Rimane il divieto generale di eseguire opere di trasformazione, ma sono espressamente fatte salve:
- la realizzazione di nuove infrastrutture, nuove opere edilizie e ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabili al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento;
- le opere finalizzate alla conservazione o al ripristino dei valori naturalistici della riserva, se previste dagli strumenti di gestione o dagli atti di programmazione regionali in materia di aree protette.
Viene inoltre stabilito che, ai fini dell’approvazione di piani e programmi che interessano il territorio della riserva, gli enti competenti verificano la coerenza con gli atti della riserva e con la disciplina del capo dedicato, salvo che tale verifica sia già svolta:
- nell’ambito della VAS, quando prevista;
- nel nulla osta dell’ente gestore ai sensi della normativa forestale richiamata;
- in applicazione di specifiche norme di settore.
Sanzioni amministrative nelle aree protette
La legge riscrive il sistema sanzionatorio amministrativo della l.r. 30/2015. La sanzione pecuniaria base è fissata da 600 euro a 6.000 euro e si applica:
- alle violazioni delle norme sull’articolo relativo alle riserve naturali;
- alle violazioni della l.r. 30/2015, delle leggi istitutive, dei piani e regolamenti dei parchi regionali, dei regolamenti delle riserve naturali e dei relativi strumenti attuativi, salvo i casi specificamente esclusi;
- agli interventi, opere o attività realizzati senza il preventivo nulla osta o in difformità da esso.
Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione delle sanzioni si rinvia alla l.r. 81/2000. Sono abrogate alcune disposizioni previgenti dell’articolo 63, con conseguente semplificazione del quadro sanzionatorio.
Sospensione, demolizione e ripristino
La disciplina della sospensione e della riduzione in pristino viene riformata sia per le ipotesi relative alle aree protette sia per quelle concernenti la valutazione di incidenza. In caso di violazioni, l’autorità competente può disporre la sospensione dei lavori o delle attività e, valutato il pregiudizio ambientale, ordinare demolizione e ripristino a cura e spese del responsabile.
Gli agenti accertatori devono trasmettere il verbale all’ente gestore contestualmente alla contestazione o notificazione. Se il proponente non esegue quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente, con recupero secondo la normativa vigente. Restano salve le norme statali ed euro-unitarie sul danno ambientale.
Valutazione di incidenza: ampliamento dell’ambito applicativo
La valutazione di incidenza viene estesa anche alle attività, oltre che a interventi e progetti. La disciplina aggiornata riguarda quindi interventi, progetti e attività che possano incidere sui siti della Rete Natura 2000.
Per i casi che coinvolgono, anche solo in parte, siti di competenza di due o più enti gestori di aree protette nazionali, la valutazione è effettuata dall’ente nel cui territorio è collocata la maggior parte della superficie del sito, sentiti gli altri enti interessati.
Sanzioni per la violazione della disciplina sulla valutazione di incidenza
È prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro per chi realizza o avvia interventi, progetti o attività senza la preventiva sottoposizione alla valutazione di incidenza, oppure in difformità dai provvedimenti finali adottati.
Anche qui si richiama la l. 689/1981 per gli aspetti procedurali dell’irrogazione delle sanzioni.
Oneri istruttori per VAS, VIA e valutazione di incidenza
La legge ridefinisce i criteri di quantificazione degli oneri istruttori. In generale, gli oneri non possono superare lo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere o del valore della produzione relativo a piano, programma, progetto, intervento o attività. Non sono dovuti quando tale valore è inferiore a 200.000 euro.
Per i procedimenti soggetti a VAS o VIA, l’importo relativo alla valutazione di incidenza confluisce nell’ammontare complessivo delle spese istruttorie di tali procedimenti, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente.
Sono previste esenzioni per le amministrazioni pubbliche, quando si tratta di piani, programmi o singoli progetti, interventi e attività finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale, come individuati dalla Giunta regionale. Restano ferme eventuali esenzioni previste da altre norme di settore. La Giunta regionale può inoltre rideterminare l’importo, anche in diminuzione, per interventi finanziati dalla Regione aventi finalità di conservazione e tutela del patrimonio naturalistico-ambientale.
Decorrenza e regime transitorio
Le nuove modalità di determinazione degli oneri istruttori si applicano alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore della legge.
Neutralità finanziaria
La legge dichiara che dall’attuazione delle nuove disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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