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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21330/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un istituto di credito per far accertare la legittimità dell’escussione di tre fideiussioni rilasciate in favore di una società agricola, garanzie a loro volta controgarantite da pegni prestati da terzi. Le fideiussioni riguardavano sanzioni amministrative del settore latte. La società garantita ha contestato l’escussione, sostenendo che i crediti non fossero ancora esigibili per effetto di una richiesta di rateizzazione e chiedendo anche lo svincolo dei pegni. In appello, la stessa ha insistito su tre profili: 1) mancata estensione del contraddittorio ai terzi datori di pegno, ritenuti necessari; 2) illegittimità dell’escussione delle fideiussioni, perché tardiva e seguita da rinuncia all’escussione; 3) insussistenza o non esigibilità del debito sottostante, per mancata prova del contratto di rateizzazione. I controricorrenti hanno eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata e per difetto di procura speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto mancante, al deposito del ricorso, sia la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, nonostante la sentenza fosse stata indicata come notificata, sia la procura speciale per il giudizio di legittimità, essendo stata prodotta soltanto la procura originaria rilasciata per il giudizio di primo grado. In applicazione dell’art. 369, secondo comma, nn. 2 e 3, c.p.c., tali omissioni impediscono il corretto incardinamento del giudizio di cassazione e non sono sanabili con successivi depositi ex art. 372 c.p.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di lite in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    mancata produzione in sede di costituzione nel giudizio di legittimità di copia notificata della sentenza impugnata

    la produzione della copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione, quando la notificazione sia stata dichiarata, costituisce presupposto processuale del ricorso per cassazione e la sua mancanza comporta improcedibilità.

  • art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c.

    mancata produzione della procura speciale

    la procura speciale al ricorso per cassazione deve essere depositata al momento del deposito del ricorso; la mancanza determina improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    non può essere sanato dal deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso

    i documenti richiesti per l’ammissibilità/improcedibilità del ricorso non possono essere prodotti tardivamente a sanatoria ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

  • art. 287 c.p.c.

    modifica del dispositivo della sentenza di primo grado ottenuta ex art. 287 cod. proc. civ.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa partecipazione dei terzi datori di pegno al giudizio, ma la Corte non ha accolto tale impostazione nel merito poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • artt. 344 e 404 c.p.c.

    i terzi sarebbero potuti intervenire in grado di appello ex artt. 344 e 404 cod. proc. civ.

    la Corte d’appello aveva escluso il litisconsorzio necessario e ritenuto che i terzi avrebbero potuto, semmai, intervenire in appello o proporre opposizione di terzo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto/improcedibilità del ricorso la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara anche implicitamente che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare, a pena di improcedibilità, sia copia autentica della sentenza sia la relata di notificazione.
  • La procura speciale per il ricorso per cassazione deve risultare esistente e prodotta al momento del deposito del ricorso; la mera produzione della procura conferita per il giudizio di merito non è sufficiente.
  • I documenti necessari a dimostrare l’ammissibilità o l’improcedibilità del ricorso non possono essere depositati successivamente per sanare il vizio iniziale ex art. 372 c.p.c.
  • L’improcedibilità del ricorso per cassazione assorbe l’esame dei motivi di merito, che restano non scrutinati.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e, se dovuto, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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