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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18511/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in importazione di ingente quantitativo di cocaina (artt. 73, 80 d.P.R. 309/1990 e 61-bis c.p.). La difesa ha censurato principalmente: 1) la utilizzabilità delle comunicazioni decriptate della piattaforma criptata "SKY-ECC" trasmesse dall'autorità giudiziaria francese tramite OEI (violazione del contraddittorio, mancanza di autenticità e catena di custodia, mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione); 2) l'insufficiente gravità indiziaria (interpretazione alternativa della chat: "pellet" vs "pallet" e marginalità della partecipazione economica); 3) l'irragionevolezza e sproporzione della misura cautelare (assenza di concrete esigenze probatorie e di pericolo di reiterazione, possibile misura meno afflittiva come domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Principali punti della motivazione: 1) le prove acquisite tramite OEI da autorità giudiziaria di altro Stato membro (Tribunal judiciaire de Paris) godono di una presunzione di legittimità; il giudice italiano non deve riesaminare ex novo la regolarità delle modalità esecutive adottate all'estero salvo che la difesa dimostri la violazione di norme inderogabili o principi fondamentali italiani; 2) si è ritenuto che nei fatti si trattava di acquisizione di dati "statici" (dati già conservati e decriptati) e non di intercettazione di flussi in tempo reale, quindi non si applicano le regole sulle intercettazioni in atto; 3) la mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione non implica, di per sé, alterazione del contenuto: la decriptazione corretta è ritenuta idonea a riprodurre fedelmente il contenuto salvo prova concreta di manipolazione; 4) la cittadinanza degli elementi indiziari (PIN attribuiti a BARBARO, fotografie, riscontri sui veicoli e sui contatti, riferimenti al carico e ai numeri) è stata ritenuta congruamente dimostrata dal Tribunale del riesame; 5) sussistono le esigenze cautelari (rischio di inquinamento delle prove, pericolosità concreta e attuale di reiterazione, personalità e precedenti dell'indagato), giustificando la custodia in carcere e ritenendo inidonea la misura meno afflittiva proposta. Di conseguenza la misura è confermata.

Norme richiamate

  • Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo d'indagine)

    Stabilisce il principio del riconoscimento reciproco degli ordini di indagine tra Stati membri; l'esecuzione dell'OEI deve presumersi conforme salvo dimostrazione concreta di incompatibilità con diritti fondamentali.

  • D.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (attuazione direttiva 2014/41/UE), art. 45

    Regola la possibilità per il PM di richiedere documentazione inerente alle telecomunicazioni già in possesso dell'autorità dello Stato richiesto; consente la trasmissione di dati/documenti già acquisiti dall'autorità estera.

  • Art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina l'ordinanza del giudice per le misure cautelari (contenuti e contraddittorio): la Corte ha verificato che il contraddittorio e la documentazione necessaria sono stati rispettati con la documentazione trasmessa dalla Francia.

  • Art. 234-bis cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero previo consenso del legittimo titolare; la Corte ha ritenuto che il 'legittimo titolare' fosse l'autorità giudiziaria francese che disponeva dei dati.

  • Art. 274 lett. a) e lett. c) cod. proc. pen.

    Lettera a): esigenze probatorie connesse all'approfondimento delle indagini; lettera c): pericolo di reiterazione. La Corte ha ritenuto concretamente sussistenti tali esigenze per la misura cautelare in carcere.

  • Artt. 73, 80 d.P.R. n. 309/1990 e art. 61-bis c.p.

    Norme del codice antidroga e aggravante di associazione/professionalità: il reato contestato è concorso in importazione di cocaina in ingente quantitativo con aggravanti ritenute sussistenti.

  • Art. 706-102-1 code de procédure pénale (codice di rito francese)

    Citato quale norma francese che ha autorizzato l'accesso ai dati conservati nel server; sulla base di provvedimenti francesi sono stati acquisiti i file decriptati che sono poi trasmessi all'Italia.

Massime di principio

  • Quando prove digitali (dati informatici, chat decriptate) sono trasmesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri tramite OEI, il giudice italiano presume la legittimità dell'acquisizione e non rimette automaticamente in discussione le modalità esecutive adottate all'estero; gravano sulla difesa l'onere di dimostrare la violazione di norme inderogabili o principi fondamentali interni.
  • La distinzione tra dati "freddi" (già conservati) e intercettazioni di flussi in tempo reale è determinante: l'acquisizione di dati già memorizzati si assoggetta a regole diverse e, sovente, è pienamente utilizzabile se acquisita dall'autorità estera competente.
  • La mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione non è, di per sé, prova di alterazione del contenuto; l'integrità della decriptazione è presunta salvo specifici elementi concreti che dimostrino manipolazioni.
  • Il giudizio sulla gravità indiziaria e sull'interpretazione del contenuto delle comunicazioni è in primo luogo attribuito al giudice di merito; in cassazione si censura solo la manifesta illogicità o l'irragionevolezza della motivazione.
  • Per la scelta della misura cautelare occorre una valutazione prognostica: il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, desumibile dalla personalità dell'indagato, dal modus operandi e dalle circostanze del caso; misure meno afflittive sono escluse se ritenute insufficienti a prevenire inquinamento probatorio o reiterazione.
  • La cooperazione giudiziaria nell'UE si fonda sul principio di fiducia reciproca; l'uso di prove trasmesse da altri Stati membri è ammissibile salvo prova concreta sulla loro incompatibilità con i diritti fondamentali italiani.

Testo integrale

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