Sentenza n. 4325/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro autonomo emesso dalla Questura di Roma in data 8 agosto 2023, notificato in data 23 ottobre 2023, nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Roma di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro autonomo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dell'8 agosto 2023, notificato il 23 ottobre 2023, con il quale la Questura di Roma aveva respinto la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro autonomo. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti. L'istanza cautelare è stata inizialmente respinta dal TAR, ma successivamente accolta dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare. In esecuzione di tale pronuncia, la Questura ha proceduto alla validazione dell'istanza e, infine, alla consegna del titolo di soggiorno richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo l'instaurazione del giudizio e gli sviluppi cautelari, la Questura aveva validato l'istanza e il Ministero dell'Interno aveva comunicato l'avvenuta consegna del titolo di soggiorno il 12 dicembre 2025. La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente ha reso non più necessario decidere nel merito l'impugnazione del diniego. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'andamento processuale della vicenda e dell'intervenuto rilascio del titolo.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è stata richiamata quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito del sopravvenuto rilascio del titolo di soggiorno.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un comportamento o un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo non più necessaria una pronuncia sul merito dell'atto impugnato.
- La consegna del titolo di soggiorno richiesto, intervenuta dopo l'impugnazione del diniego e nel corso del giudizio, integra una sopravvenienza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere quando elimina concretamente l'utilità della decisione richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 526/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 527/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 531/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →