Cassazione Civile, Ordinanza n. 29695/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante e dalla terrazza del vicino, ascritte a occlusione della tubazione pluviale per presenza di fogliame e materiale di risulta collegati ai lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile superiore. La proprietaria dell'appartamento danneggiato aveva chiesto il risarcimento dei danni contro i proprietari dell'immobile sovrastante, i quali avevano chiamato in causa l'impresa appaltatrice e la propria assicurazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto parzialmente l'appello della danneggiata, condannando in solido i convenuti e l'impresa, e disponendo anche la manleva dell'assicurazione. In Cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa considerazione dell'interruzione del giudizio, della riassunzione e della costituzione dei soggetti subentrati, con conseguente omissione di pronuncia sulle loro difese e istanze, inclusa l'istanza di estromissione di una delle ricorrenti per difetto di legittimazione passiva; 2) nullità per omessa pronuncia sull'istanza di estromissione della medesima ricorrente. La ricorrente incidentale ha censurato la sentenza per aver ignorato eccezioni e domande riconvenzionali riproposte, tra cui prescrizione e richiesta di ripristino e risarcimento. La compagnia assicuratrice ha dedotto, tra l'altro, che la Corte d'appello avesse condannato oltre il massimale di polizza e avesse esteso indebitamente la garanzia anche a somme dovute a titolo restitutorio (spese di lite rimborsate in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i motivi dei ricorrenti principali e dei ricorsi incidentali. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva completamente omesso di considerare la posizione processuale dei soggetti riassunti dopo l'interruzione, nonché le loro difese, eccezioni e domande, incorrendo in nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e per omessa pronuncia. Ha inoltre ravvisato l'omesso esame delle domande ed eccezioni riproposte dalla ricorrente incidentale. Quanto al ricorso della compagnia assicuratrice, la Corte ha affermato che il massimale di polizza costituisce limite oggettivo dell'obbligazione indennitaria e che il giudice, in assenza di domanda di mala gestio, può accogliere la garanzia solo entro tale limite; ha altresì rilevato l'erronea estensione della condanna restitutoria a soggetti che non avevano percepito le spese di primo grado e a somme estranee alla garanzia assicurativa. Per tali ragioni ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, lesi dall'omessa considerazione di una parte costituita
art. 101 c.p.c.
utilizzato per evidenziare la violazione del contraddittorio e l'incertezza sui soggetti destinatari della decisione
art. 132 c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza in caso di motivazione/individuazione delle parti viziata o mancante
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia su eccezioni, domande ed istanze ritualmente proposte
art. 345, comma 1, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta novità della qualificazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. in appello
art. 2051 c.c.
richiamato come titolo di responsabilità da cosa in custodia, con affermazione che la responsabilità del committente può permanere se non vi è trasferimento totale del potere di fatto sulla cosa
art. 2043 c.c.
richiamato dai ricorrenti per distinguere la responsabilità aquiliana generale dalla responsabilità da custodia
artt. 1655, 2043, 2051 c.c.
invocati per la questione della responsabilità del committente e dell'appaltatore nei lavori di ristrutturazione
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione del materiale probatorio e alla contestazione della disponibilità esclusiva del bene da parte dell'appaltatore
art. 2947, primo comma, c.c.
eccepita la prescrizione del diritto al risarcimento del danno
art. 346 c.p.c.
richiamato per la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado
art. 303 c.p.c.
richiamato con riferimento alla riassunzione del processo dopo l'interruzione
art. 1882 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale dell'assicurazione per delimitare il contenuto del contratto di assicurazione
art. 1905 c.c.
richiamato per il limite dell'indennizzo assicurativo entro il rischio garantito e il massimale
art. 1917 c.c.
richiamato per la garanzia della responsabilità civile e i suoi limiti oggettivi
art. 1362 c.c.
richiamato nel giudizio sull'interpretazione della polizza assicurativa
art. 1364 c.c.
richiamato nel giudizio sull'interpretazione della polizza assicurativa
art. 2033 c.c.
richiamato per affermare che la ripetizione delle spese di lite può gravare solo su chi abbia effettivamente percepito la somma
art. 156, comma 2, c.p.c.
richiamato per il dedotto contrasto tra dispositivo e motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di sufficienza della motivazione
Massime di principio
- L'omessa considerazione, nella sentenza di appello, della riassunzione del processo dopo l'interruzione e della costituzione delle parti riassunte può determinare nullità della decisione quando comporti omissione di pronuncia sulle eccezioni, domande e difese ritualmente svolte.
- L'omessa pronuncia sull'istanza di estromissione per difetto di legittimazione passiva integra nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
- In tema di responsabilità da infiltrazioni e lavori appaltati, la responsabilità del committente può permanere se la cosa rimane nella sua disponibilità, ma il giudice deve accertare in concreto se vi sia stato o meno un effettivo trasferimento del potere di fatto sull'immobile all'appaltatore.
- La qualificazione della responsabilità e la sua estensione non possono essere affermate senza esaminare le eccezioni e le contestazioni specificamente dedotte dalle parti sui fatti costitutivi della domanda e sulle difese avversarie.
- Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, il massimale costituisce limite oggettivo e elemento essenziale dell'obbligazione indennitaria; in assenza di una specifica domanda di mala gestio, la condanna dell'assicuratore non può superarlo.
- La condanna restitutoria conseguente alla riforma di una sentenza può gravare solo su chi abbia effettivamente ricevuto la somma indebitamente corrisposta, non su soggetti estranei al pagamento originario.
- La garanzia assicurativa per responsabilità civile non si estende automaticamente a obblighi restitutori aventi titolo diverso dal risarcimento del danno coperto dalla polizza, salvo espressa pattuizione contraria.
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