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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33978/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente, socia al 90% di una società di capitali a ristretta base azionaria, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno 2002, maggiori redditi da partecipazione agli utili occulti della società. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo illegittimo l'accertamento, sia perché l'avviso emesso verso la società sarebbe stato illegittimo dopo la cancellazione dal registro delle imprese, sia perché la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non dichiarati sarebbe stata, nel caso, insufficiente e non supportata da ulteriori elementi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., deducendo che l'avviso verso la società era stato già confermato con sentenza passata in giudicato, con conseguente efficacia pregiudicante nel giudizio sul socio; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2263, 2697 e 2727 c.c., sostenendo che, nelle società a ristretta base, l'esistenza di utili extracontabili legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, salva prova contraria del contribuente circa diversa destinazione degli utili.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che l'accertamento definitivo a carico della società costituisce presupposto logico-giuridico dell'accertamento nei confronti del socio e che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presenza di utili non contabilizzati comporta la presunzione di loro attribuzione pro quota ai soci, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la resistente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sull'accertamento nei confronti della società è vincolante nel giudizio relativo al socio, quando la difesa di quest'ultimo non si fondi su eccezioni personali autonome.

  • art. 38, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato quale base normativa dell'accertamento del reddito, in un contesto in cui la Corte ribadisce la legittimità della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili.

  • art. 2263 c.c.

    È richiamato con riferimento alla ripartizione degli utili e al criterio di distribuzione pro quota tra i partecipanti.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di dimostrare la diversa destinazione degli utili extracontabili grava sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    La distribuzione degli utili non contabilizzati tra i soci è ricostruita come presunzione semplice fondata su un fatto noto, cioè la ristretta base partecipativa e l'esistenza di utili in nero.

  • art. 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel richiamo alla sospensione del giudizio del socio, è indicato come norma del processo tributario rilevante per il coordinamento con il giudizio sulla società.

  • art. 295 c.p.c.

    Il giudizio sul socio deve essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della sentenza resa nei confronti della società, per la pregiudizialità dell'accertamento societario.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria specifica del contribuente.
  • L'accertamento definitivo nei confronti della società costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile dell'accertamento relativo al socio; se i due giudizi pendono separatamente, il giudizio sul socio va sospeso fino al passaggio in giudicato della decisione sulla società.
  • Il giudicato formatosi nel processo relativo al reddito della società spiega efficacia nel giudizio sul reddito di partecipazione del socio, quando non vengano dedotte eccezioni personali autonome.
  • Per vincere la presunzione di distribuzione degli utili occulti non basta allegare perdite contabili o la mancata prova diretta della distribuzione, occorrendo dimostrare che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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