Cassazione Civile, Ordinanza n. 19005/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda riguarda un avviso di liquidazione per imposta di registro e relative sanzioni, emesso in relazione a un'ordinanza del Tribunale resa nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di non essere il soggetto passivamente legittimato al pagamento del tributo, perché l'azione esecutiva era stata promossa quale procuratrice speciale della reale titolare del rapporto sostanziale. In appello era stata confermata la debenza dell'imposta, valorizzando il fatto che la contribuente fosse indicata nel provvedimento giudiziario come creditore procedente e che non fosse intervenuta una correzione dell'errore materiale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, da un lato, la violazione di norme processuali e dell'onere della prova, assumendo l'esistenza di un giudicato interno sulla carenza di legittimazione passiva tributaria; dall'altro, la violazione degli artt. 77 e 94 c.p.c., sostenendo che, essendo stata la procedura promossa in qualità di procuratrice speciale, l'unico obbligato sarebbe stato il rappresentato e non la rappresentante. La ricorrente ha anche prodotto in cassazione un provvedimento di correzione dell'errore materiale e ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sussistenza di un giudicato interno sulla carenza di legittimazione passiva, osservando che i giudici di merito non avevano accolto tale difetto ma, al contrario, avevano ritenuto corretta l'individuazione della contribuente come debitrice d'imposta. Ha inoltre ritenuto infondati i richiami agli artt. 115, 116 e 2697 c.c., perché non era stata dedotta una reale violazione delle regole sull'onere della prova o sull'utilizzo di prove non dedotte dalle parti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione del documento relativo alla correzione dell'errore materiale, perché non rientrante tra i documenti producibili ex art. 372 c.p.c.; in ogni caso ha affermato che il rappresentante processuale volontario, proprio perché investito anche di rappresentanza sostanziale nel rapporto litigioso, non è estraneo al rapporto giuridico e può essere considerato obbligato in solido al pagamento dell'imposta di registro. La Corte ha quindi confermato la soggettività passiva tributaria della ricorrente quale rappresentante processuale volontaria della parte sostanziale, condannandola alle spese di lite e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di ulteriori somme in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel quadro della disciplina dell'imposta di registro relativa agli atti giudiziari; la Corte lo considera insieme all'art. 57 del TUR nella individuazione dei soggetti obbligati.
art. 57 d.P.R. n. 131/1986
È interpretato nel senso di ricomprendere, oltre alle parti in causa e ai soggetti nel cui interesse è chiesta la registrazione, anche il rappresentante volontario investito di poteri sostanziali, quale soggetto passivamente legittimato e obbligato in solido all'imposta di registro.
art. 77 c.p.c.
È valorizzato nel combinato disposto con l'art. 100 c.p.c. per affermare che la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita solo a chi sia investito di un potere rappresentativo sostanziale sul rapporto dedotto in giudizio.
art. 94 c.p.c.
Ritenuto inconferente rispetto alla controversia, perché disciplina la responsabilità per spese di lite del rappresentante e non la soggettività passiva ai fini dell'imposta di registro.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicato per la condanna al versamento di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
art. 372 c.p.c.
È interpretato restrittivamente: in cassazione possono essere depositati solo i documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso e del controricorso; la certificazione sulla correzione dell'errore materiale non rientra tra essi.
art. 380-bis c.p.c.
Usato come base del procedimento in camera di consiglio e della proposta di definizione accelerata; la Corte conferma la possibilità di escludere la pubblica udienza quando i principi applicabili sono consolidati.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2697 c.c.
Il richiamo al vizio ex art. 2697 c.c. è reputato infondato, perché la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella tenuta secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è denunciabile come vizio la mera diversa valutazione delle prove delle parti.
art. 116 c.p.c.
La Corte ribadisce che il giudice può attribuire diversa forza persuasiva alle prove ritualmente acquisite, e che ciò non integra violazione della norma.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, la soggettività passiva può riguardare non solo la parte sostanziale in senso stretto, ma anche il rappresentante volontario che abbia partecipato all'atto in forza di un potere sostanziale di rappresentanza; tale soggetto non è estraneo al rapporto e può essere tenuto solidalmente al tributo.
- Ai fini del ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non è sufficiente contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale istruttorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per censurare la semplice valutazione comparativa delle prove, ma soltanto se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai limiti dei poteri processuali.
- Nel giudizio di cassazione, il deposito di documenti nuovi è ammesso solo nei limiti dell'art. 372 c.p.c.; sono quindi inammissibili i documenti che non riguardano nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
- La nozione di 'parti in causa' contenuta nella disciplina dell'imposta di registro va letta in funzione rafforzativa della riscossione erariale e può ricomprendere soggetti ulteriori rispetto al debitore principale, purché collegati al rapporto sostanziale o all'interesse alla registrazione.
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