Sentenza del 02/12/2015 n. 24493 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2002-2004. In particolare, ha sostenuto che il contribuente non potesse ottenere il rimborso relativo al 2002, avendo aderito al condono fiscale previsto dalla legge n. 289 del 2002, e che, per gli anni 2003-2004, le spese per compensi a terzi, beni strumentali e leasing dimostrassero l'esistenza di un'autonoma organizzazione soggetta a IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la presentazione del condono per il 2002 precludesse qualsiasi successiva richiesta di rimborso relativa alla stessa annualità, anche per assenza del presupposto impositivo. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito limitatamente al 2002 e infondato per gli anni 2003-2004, poiché la CTR aveva motivatamente accertato l'assenza di un'autonoma organizzazione e l'Agenzia non aveva formulato una censura adeguatamente specifica e autosufficiente. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al 2002 e la Corte ha deciso nel merito, dichiarando legittimo l'atto impugnato per tale annualità. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9
La presentazione dell'istanza di condono preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità definite in via agevolata.
Il condono costituisce una definizione agevolata e transattiva del rapporto tributario. Il contribuente deve scegliere tra la prosecuzione della controversia ordinaria e l'adesione al condono; non può aderire al condono e successivamente chiedere il rimborso delle somme relative alla stessa annualità, neppure sostenendo l'assenza del presupposto d'imposta.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3
Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.
Per il professionista, l'autonoma organizzazione ricorre quando egli è responsabile di una struttura organizzativa propria e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. L'attività professionale svolta senza struttura specializzata, senza dipendenti e con strumenti ordinari non è, di per sé, soggetta a IRAP.
Art. 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, l'omessa pronuncia e il vizio di motivazione.
Massime di principio
- L'adesione a un condono fiscale definisce l'annualità interessata e impedisce, in linea generale, di chiedere successivamente il rimborso delle imposte versate per quella stessa annualità, anche se si sostiene che mancasse il presupposto dell'imposta.
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione: strumenti ordinari e spese correnti non bastano, mentre beni eccedenti il minimo indispensabile o l'impiego non occasionale di personale possono essere rilevanti.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente indicare genericamente spese o documenti trascurati dal giudice di merito: il ricorrente deve specificare quali elementi siano decisivi, indicarne la collocazione processuale e riprodurne il contenuto rilevante.
- L'accertamento del giudice di merito sull'assenza di una struttura organizzativa può essere confermato in cassazione se è logicamente coerente e adeguatamente motivato.
- La decisione può avere esiti distinti per annualità diverse: l'effetto preclusivo del condono opera solo per l'anno definito, mentre le altre annualità devono essere valutate autonomamente.
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