Sentenza n. 1327/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore di Brescia del 18 maggio 2026, notificato il 20 maggio 2026, adottato ai sensi dell’art. 3 del d.l. 93/2013
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il destinatario ha proposto ricorso per l’annullamento dell’ammonimento con cui il Questore gli aveva intimato di tenere una condotta conforme alla legge e di astenersi da ulteriori condotte di violenza domestica nei confronti della persona offesa e dei figli minori conviventi. Il testo non espone specifiche censure di merito. In giudizio è emerso che il ricorso non era stato notificato alla persona offesa, controinteressata in senso formale e sostanziale, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, né in seguito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notificazione alla controinteressata. Dopo il rilievo formulato dal giudice ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorrente non ha contestato la mancata notificazione. Applicando il combinato disposto degli artt. 41, comma 2, e 35, comma 1, c.p.a., il Collegio ha quindi definito il giudizio senza esaminare le censure relative all’ammonimento. Le spese sono state compensate per metà in ragione della condotta processuale delle parti; per la metà residua il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese all’Amministrazione, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
che, per il combinato disposto dell’art. 41, II comma, e 35, I comma, c.p.a., il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
Il ricorso deve essere notificato ai controinteressati individuati nell’atto impugnato; l’omessa notificazione alla persona offesa, controinteressata formale e sostanziale, determina l’inammissibilità.
art. 35, comma 1, c.p.a.
che, per il combinato disposto dell’art. 41, II comma, e 35, I comma, c.p.a., il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
L’inammissibilità costituisce l’esito processuale dell’omessa notificazione del ricorso alla controinteressata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
che, tuttavia il ricorso non le è stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, né successivamente, giacché, a fronte del rilievo formulato dal giudice ex art. 73, III comma c.p.a., nulla il difensore del ricorrente ha opposto sul punto;
Il rilievo giudiziale della questione processuale ha consentito alle parti di interloquire; nel caso concreto, il ricorrente non ha contestato l’omessa notificazione alla controinteressata.
Massime di principio
- Il destinatario di un provvedimento amministrativo lesivo deve notificare il ricorso, entro il termine previsto, ai controinteressati individuati o comunque riconoscibili dall’atto e titolari di un interesse sostanziale contrario all’annullamento; l’omissione comporta l’inammissibilità del ricorso.
- La persona direttamente tutelata da un ammonimento per violenza domestica, nei cui confronti il destinatario è chiamato ad astenersi da ulteriori condotte, è controinteressata formale e sostanziale nel giudizio di impugnazione dell’ammonimento.
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