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Ordinanza

Ordinanza n. 238/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 8 febbraio 2024 n. 179.

Giustizia amministrativa202501422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 8 febbraio 2024 n. 179

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Genova, sezione lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti era generica, poiché non conteneva alcun riferimento né alla sentenza da eseguire né all'autorità giudiziaria adita. Poiché la procura speciale costituisce, ai sensi dell'art. 40 c.p.a., un requisito di ammissibilità del giudizio, il Collegio ha ritenuto necessario affrontare la questione della validità della procura prima della definizione della controversia.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto viziata per genericità la procura alle liti e ha affermato che la disciplina della procura speciale e della relativa nullità contenuta nel codice del processo amministrativo è completa, sicché non occorre ricorrere alla disciplina del codice di procedura civile tramite il rinvio esterno previsto dall'art. 39 c.p.a. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha concesso alle parti un termine di quindici giorni per il deposito di memorie e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    requisito di ammissibilità del giudizio

    La procura speciale alle liti è qualificata come requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio al codice di procedura civile non opera quando la disciplina del processo amministrativo in materia di procura speciale e nullità è completa e non presenta lacune.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    termine per la produzione di memorie

    Consente al giudice, prima della decisione, di concedere alle parti un termine per memorie sulle questioni rilevate.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la procura speciale alle liti deve presentare un contenuto sufficientemente specifico, con riferimento al giudizio da instaurare e all'autorità giudiziaria adita; una procura priva di tali riferimenti può risultare viziata per genericità.
  • La procura speciale alle liti costituisce, ai sensi dell'art. 40 c.p.a., un requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo.
  • La disciplina del codice del processo amministrativo in materia di procura speciale e di nullità della procura è completa; pertanto, il rinvio esterno all'art. 39 c.p.a. non consente di applicare la disciplina del codice di procedura civile in assenza di una lacuna normativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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