Ordinanza n. 238/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 8 febbraio 2024 n. 179.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 8 febbraio 2024 n. 179
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Genova, sezione lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti era generica, poiché non conteneva alcun riferimento né alla sentenza da eseguire né all'autorità giudiziaria adita. Poiché la procura speciale costituisce, ai sensi dell'art. 40 c.p.a., un requisito di ammissibilità del giudizio, il Collegio ha ritenuto necessario affrontare la questione della validità della procura prima della definizione della controversia.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto viziata per genericità la procura alle liti e ha affermato che la disciplina della procura speciale e della relativa nullità contenuta nel codice del processo amministrativo è completa, sicché non occorre ricorrere alla disciplina del codice di procedura civile tramite il rinvio esterno previsto dall'art. 39 c.p.a. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha concesso alle parti un termine di quindici giorni per il deposito di memorie e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
requisito di ammissibilità del giudizio
La procura speciale alle liti è qualificata come requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio al codice di procedura civile non opera quando la disciplina del processo amministrativo in materia di procura speciale e nullità è completa e non presenta lacune.
art. 73, comma 3, c.p.a.
termine per la produzione di memorie
Consente al giudice, prima della decisione, di concedere alle parti un termine per memorie sulle questioni rilevate.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la procura speciale alle liti deve presentare un contenuto sufficientemente specifico, con riferimento al giudizio da instaurare e all'autorità giudiziaria adita; una procura priva di tali riferimenti può risultare viziata per genericità.
- La procura speciale alle liti costituisce, ai sensi dell'art. 40 c.p.a., un requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo.
- La disciplina del codice del processo amministrativo in materia di procura speciale e di nullità della procura è completa; pertanto, il rinvio esterno all'art. 39 c.p.a. non consente di applicare la disciplina del codice di procedura civile in assenza di una lacuna normativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 83/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 84/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 85/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 86/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 87/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →