Sentenza n. 821/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 724/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro gli atti regionali relativi agli interventi SRA del Complemento regionale per lo sviluppo rurale della PAC, nella parte concernente il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi e di altri rifiuti recuperati in operazioni R10 e l’uso di determinati fertilizzanti
Esito
Favorevole al resistente (impresa agricola)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Lombardia ha proposto appello, pur essendo risultata vittoriosa in primo grado, per ottenere la riforma di un passaggio motivazionale della sentenza del TAR. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’azienda per difetto di legittimazione, carenza di interesse e mancata impugnazione del Piano strategico nazionale della PAC, ritenendo tuttavia, in un’affermazione incidentale, che per l’ammissione al beneficio fosse sufficiente sottrarre alla fertilizzazione con fanghi soltanto il 10% delle aree coltivate. La Regione ha dedotto errore di fatto e di diritto, erronea percezione dei fatti processuali e del contenuto degli atti, illogicità manifesta e violazione del principio di precauzione. Ha sostenuto che nessuna disposizione del programma regionale, del bando o della normativa nazionale ed eurounitaria consentisse tale interpretazione, poiché il divieto riguardava l’intera superficie agricola oggetto della domanda di beneficio. Ha inoltre affermato che il passaggio motivazionale avrebbe prodotto effetti pregiudizievoli, inducendo altre imprese a pretendere l’ammissione ai contributi anche quando l’uso dei fanghi fosse escluso solo per una parte minoritaria dei terreni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per carenza di interesse e per mancanza di soccombenza. La sentenza di primo grado aveva definito il giudizio esclusivamente sulla base di questioni processuali e, pertanto, aveva prodotto soltanto giudicato formale, senza effetti di giudicato sostanziale sui rapporti futuri. Le affermazioni fattuali contenute nella motivazione non potevano quindi pregiudicare futuri rapporti né vincolare l’amministrazione. Il passaggio relativo alla sufficienza del 10% è stato qualificato come obiter dictum: un’affermazione incidentale priva di effetti giuridici autonomi, di efficacia conformativa e di idoneità a formare giudicato. La Regione, non essendo soccombente, non era legittimata a impugnare la sentenza al solo fine di correggerne la motivazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’affermazione contestata non trovava corrispondenza negli atti di causa e che il potere amministrativo in materia non risultava consumato né limitato dalla pronuncia di rito. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate per la particolarità della controversia, la decisione soltanto in rito e la mancata costituzione dell’appellata.
Norme richiamate
art. 70 regolamento (UE) 2021/2115
La disposizione è richiamata nell’oggetto del bando regionale relativo agli interventi in materia di ambiente e clima e altri impegni di gestione, ma non è oggetto di una specifica interpretazione decisiva nella sentenza.
Parte IV d.lgs. n. 152/2006
È richiamata per individuare le operazioni R10 di recupero dei rifiuti, cui si riferivano gli atti regionali contestati; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione.
regolamento (UE) 2019/1009
È richiamato dagli atti regionali per individuare i fertilizzanti il cui uso era consentito; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 99 c.p.a.
art. 35 c.p.a.
La decisione applica il principio secondo cui l’assenza di soccombenza e di interesse concreto impedisce l’impugnazione della sentenza.
Massime di principio
- La parte risultata vittoriosa in primo grado non è legittimata a proporre appello se non dimostra una soccombenza effettiva e un interesse concreto alla riforma della decisione; il mero dissenso rispetto a un passaggio motivazionale non è sufficiente.
- Una sentenza che definisce il giudizio esclusivamente per ragioni processuali produce, in linea generale, giudicato formale e non giudicato sostanziale sui rapporti futuri; le ricostruzioni fattuali contenute nella motivazione non possono, da sole, pregiudicare futuri rapporti giuridici.
- Le affermazioni incidentali non necessarie alla decisione, contenute nella motivazione di una sentenza, costituiscono obiter dicta e non producono effetti giuridici autonomi, giudicato sostanziale o efficacia conformativa nei confronti dell’amministrazione.
- La declaratoria di inammissibilità fondata su difetto di legittimazione e carenza di interesse esaurisce l’efficacia della motivazione nell’ambito del giudizio definito e non consuma né limita il potere amministrativo relativo alla materia controversa.
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