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Sentenza

Sentenza n. 2151/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

Giustizia amministrativa202305027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di accertamento di conformità relativo a un box prefabbricato realizzato senza titolo edilizio e sentenza del TAR Liguria che aveva respinto l'impugnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Liguria n. 980/2022, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale del 18 febbraio 2012, relativo a un'istanza di sanatoria presentata il 22 giugno 2010 per un box prefabbricato collocato su un terreno in località La Maddalena. Il primo motivo deduceva error in iudicando, violazione dell'art. 24 del PRG e dell'art. 2 del d.m. 6 ottobre 1999, nonché eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria. L'appellante sosteneva che il manufatto fosse un'opera precaria, facilmente amovibile, destinata esclusivamente al deposito degli attrezzi agricoli e al soddisfacimento di esigenze stagionali e contingenti connesse alla coltivazione del fondo e alla raccolta dell'uva, come tale rientrante nell'attività edilizia libera e non soggetta a permesso di costruire. Contestava inoltre che la richiesta di sanatoria potesse essere valorizzata come prova della stabilità dell'opera. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 181, commi 1-ter e 1-quater, del d.lgs. 42/2004, oltre a travisamento, sviamento, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l'autorizzazione paesaggistica non fosse necessaria per una struttura precaria. Il terzo motivo contestava la mancata condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, esaminati congiuntamente. Il box, di circa 18 metri quadrati, era coibentato, pavimentato, dotato di porta, due finestre e due locali, uno dei quali destinato a servizi igienici. Tali caratteristiche, unitamente alla permanenza del manufatto sull'area da oltre tredici anni, escludevano la precarietà dell'opera. È stata inoltre valorizzata la relazione tecnica presentata per la sanatoria, nella quale il manufatto era descritto come modulo abitativo utilizzato quale luogo di riposo e ristoro durante le attività agricole. La natura prefabbricata e la facile amovibilità non sono state ritenute decisive, dovendosi applicare un criterio funzionale: la precarietà dipende dall'uso temporaneo e contingente cui l'opera è destinata, non dai materiali o dalla tecnica costruttiva. La stessa presentazione dell'istanza di sanatoria, volta a stabilizzare la permanenza del manufatto, costituiva ulteriore elemento contrario alla tesi della precarietà. Il manufatto è stato quindi qualificato come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, lett. e.5 o, alternativamente, lett. e.7, del d.P.R. 380/2001, per la quale era necessario il permesso di costruire, mai richiesto. Quanto alla tutela paesaggistica e urbanistica, il manufatto insisteva su area boschiva sottoposta a plurimi vincoli paesaggistici, idrogeologici e parco, ricadente in zona E2 e nella zona 2 del d.m. 6 ottobre 1999, nella quale era vietata la realizzazione di nuovi edifici. L'art. 24 del PRG consentiva soltanto minime attrezzature precarie di tipo pubblico e turistico, escludendo gli insediamenti residenziali; inoltre, anche in ipotesi di assentibilità, sarebbe stato necessario il parere favorevole dell'Ente Parco, non acquisito e comunque non esprimibile prima dell'approvazione del piano particolareggiato. Il terzo motivo è stato respinto perché non sussistevano i presupposti per porre a carico del Comune, non costituitosi in primo grado, le spese di quel giudizio. L'appellante è stato condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata con riferimento alle opere precarie ritenute riconducibili all'attività edilizia libera; il giudice ha escluso che il manufatto vi rientrasse, in ragione della sua destinazione stabile e delle sue caratteristiche concrete.

  • art. 3, lett. e.5), d.P.R. 380/2001

    l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee

    L'installazione di un manufatto prefabbricato destinato a deposito o a uso abitativo non meramente temporaneo costituisce nuova costruzione e richiede il permesso di costruire.

  • art. 3, lett. e.7), d.P.R. 380/2001

    la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato

    La realizzazione di un deposito che comporti una trasformazione permanente del suolo integra una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.

  • art. 24 del PRG del Comune di Monterosso al Mare

    minime attrezzature a carattere precario di tipo pubblico e turistico, con esclusione, tra l’altro, di insediamenti residenziali, la cui realizzazione sarebbe comunque subordinata all’approvazione di un piano particolareggiato

    La disciplina urbanistica dell'area non consentiva il manufatto in esame, che non rientrava tra le minime attrezzature precarie ammesse e non poteva essere assentito in assenza del piano particolareggiato.

  • art. 2 d.m. 6 ottobre 1999

    La norma è richiamata in relazione alla ricaduta dell'area nella zona 2 del piano del Parco Nazionale delle Cinque Terre, nella quale era vietata la realizzazione di nuovi edifici.

  • art. 7 d.P.R. 6 ottobre 1999

    In caso di astratta assentibilità dell'intervento, la disposizione rendeva necessario il parere favorevole dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per le opere ricadenti nel perimetro tutelato.

  • art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata quale base del vincolo paesaggistico gravante sull'area.

  • art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base del vincolo paesaggistico gravante sull'area.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    La presenza di volumi abusivi realizzati in area sottoposta a vincoli impediva la sanatoria paesaggistica postuma.

  • art. 181, commi 1-ter e 1-quater, d.lgs. 42/2004

    Le disposizioni sono state invocate dall'appellante, ma il giudice ne ha escluso l'applicabilità favorevole, ritenendo il manufatto stabile e comunque non sanabile in ragione dei vincoli insistenti sull'area.

Massime di principio

  • La natura precaria di un manufatto deve essere accertata secondo un criterio funzionale e non strutturale: la facile amovibilità, l'impiego di materiali leggeri o la natura prefabbricata non sono sufficienti quando l'opera è destinata a soddisfare esigenze stabili e permanenti.
  • Un manufatto prefabbricato destinato a deposito, ambiente di lavoro, luogo di riposo o ristoro, quando presenti caratteristiche di stabile insediamento e non sia diretto a esigenze meramente temporanee, integra una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, lett. e.5 o e.7, del d.P.R. 380/2001 e richiede il permesso di costruire.
  • La durata effettiva della permanenza dell'opera sul territorio, le sue caratteristiche edilizie e funzionali e la descrizione contenuta nella relazione tecnica presentata dal proprietario costituiscono elementi utilizzabili per escludere la precarietà del manufatto.
  • La presentazione di un'istanza di sanatoria per un manufatto abusivo può essere valutata, insieme agli altri elementi del caso, come indice della volontà di stabilizzarne la permanenza e quindi come elemento incompatibile con la natura meramente temporanea dell'opera.
  • La realizzazione di un manufatto stabile che comporti la creazione di volume abusivo in area sottoposta a plurimi vincoli paesaggistici non è suscettibile di sanatoria paesaggistica postuma quando ricorrono i presupposti ostativi previsti dall'art. 167 del d.lgs. 42/2004.
  • La presenza di un vincolo paesaggistico, di un vincolo relativo a un parco e di una disciplina urbanistica che vieta nuovi edifici impedisce la sanatoria dell'intervento quando il manufatto non rientra nelle sole opere precarie ammesse e non è stato acquisito il necessario parere dell'ente parco.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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