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Sentenza

Sentenza n. 1755/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento della documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2022, notificata alla ricorrente in data 05/04/2023 e recante la qualifica finale di «nella media», nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202300516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: documentazione caratteristica relativa al servizio prestato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, recante la qualifica finale "nella media"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la documentazione caratteristica contestando, con il primo motivo, la lacunosità dell'istruttoria e l'insufficienza della motivazione, sostenendo che il significativo peggioramento rispetto alle precedenti valutazioni non fosse accompagnato dall'indicazione di condotte specifiche idonee a giustificarlo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina interna sulla compilazione della documentazione caratteristica, assumendo che il Comandante regionale avesse recepito il giudizio del primo revisore senza formulare una propria valutazione sintetica complessiva. Il Ministero ha difeso la legittimità dell'atto, richiamando l'esaustività dell'istruttoria e l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione militare nella valutazione del servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto coerente la qualifica finale "nella media" con le singole voci valutative, collocate prevalentemente al terzo livello su cinque, e con il giudizio complessivo. Ha inoltre considerato sufficiente la motivazione discorsiva del Comandante regionale, che indicava il calo del rendimento e specifiche criticità relative alla produttività, alla convivenza con i colleghi più giovani, alla compilazione degli ordini di servizio, all'accesso ai mezzi di servizio, alla programmazione dei turni, alla segnalazione di problemi dell'antifurto e alla vigilanza ambientale. Il giudice ha affermato che, ordinariamente, la motivazione della documentazione caratteristica è ricavabile dalla coerenza tra voci analitiche, giudizio complessivo e qualifica finale, senza necessità di una motivazione diffusa sui singoli episodi; un onere motivazionale più intenso sussiste in presenza di giudizi gravemente negativi o di una rilevante riduzione dei punteggi, ritenuto comunque assolto nel caso concreto. Ha escluso altresì l'inadeguatezza dell'istruttoria, poiché la ricorrente non aveva indicato fatti omessi dall'Amministrazione né contestato materialmente gli addebiti, limitandosi a discuterne gravità e rilevanza. Tali contestazioni incidevano sul merito della discrezionalità tecnica e non evidenziavano travisamenti, macroscopiche incongruenze o illogicità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto originario di interesse, poiché l'eventuale accoglimento avrebbe comportato soltanto la riedizione formale del potere, senza incidere necessariamente sulla qualifica finale e senza procurare alla ricorrente un'utilità sostanziale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 698 d.P.R. 15 marzo 2019, n. 90

    recante "Modelli dei documenti caratteristici"

    La valutazione delle caratteristiche essenziali del militare è espressa mediante le voci tipizzate nel modello, il giudizio testuale sintetico e il giudizio finale; la disciplina non impone, di regola, una motivazione ampia e analitica sui singoli fatti.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Prevede la dimidiazione dei parametri utilizzati per la liquidazione dei compensi professionali della difesa erariale, applicata dal giudice nella regolazione delle spese.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato senza previa discussione.

Massime di principio

  • Nella documentazione caratteristica del personale militare, l'obbligo di motivazione è ordinariamente assolto dalla coerenza e consequenzialità tra le voci analitiche, il giudizio complessivo e la qualifica finale; non è normalmente necessaria una motivazione diffusa sui singoli episodi del servizio.
  • Quando la valutazione caratteristica registra un rilevante peggioramento rispetto ai periodi precedenti, l'Amministrazione deve fornire una motivazione più puntuale, indicando le ragioni del calo; tale onere è assolto mediante l'indicazione di specifiche criticità riferibili al rendimento e al comportamento del militare.
  • Le valutazioni caratteristiche sono riferite autonomamente al periodo oggetto di esame e possono variare nel corso della carriera in relazione alle diverse esigenze dell'Amministrazione, alle attitudini e ai risultati concretamente riscontrati; il militare non vanta un'aspettativa alla costanza dei giudizi precedenti.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni caratteristiche militari non può sostituire il giudizio dell'Amministrazione e resta escluso quando le censure contestano soltanto la gravità o la rilevanza degli elementi valutati, senza dimostrare travisamento dei fatti, macroscopiche incongruenze o manifesta illogicità.
  • È inammissibile, per difetto originario di interesse, la censura relativa a un vizio meramente formale della documentazione caratteristica quando l'eventuale annullamento comporterebbe soltanto la riedizione del potere senza offrire una concreta possibilità di conseguire un'utilità sostanziale, quale il miglioramento della qualifica finale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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